RIATTIVAZIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDI’ NEL CENTRO STORICO A PARTIRE DALL’8 LUGLIO 2020

Ordinanza N. 58 del 06/07/2020

1) la riapertura del mercato settimanale del mercoledì nel Centro Storico agli imprenditori agricoli, agli operatori del settore alimentare e non alimentare, da mercoledì 8 luglio 2020, dalle ore 8:00 alle ore 13:00, nel rispetto delle misure di contenimento epidemiologico e di quanto previsto nelle ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo n. 56, 59, 62 e 70, che impongono una separazione dei settori alimentare e non alimentare, nelle seguenti vie:
• Viale Porta Sant’Angelo;
• Corso Vittorio Emanuele;
• Via del Teatro;
• Piazza Garibaldi;
• Via Diaz e Piazza IV novembre;

2) che le aree destinate al mercato sopra specificate, siano prive di veicoli dalle ore 7:00 alle ore 14:00 nella giornata del mercoledì;

3) allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COv2 si dovranno applicare le seguenti prescrizioni e misure specifiche:
– l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
– gli addetti alle vendite e gli acquirenti hanno obbligo di transitare nelle aree mercatali con guanti e mascherine a copertura di naso e bocca;
– per ogni postazione di vendita la capienza massima di persone non può essere superiore a n. 2 (due) acquirenti;
– per ogni postazione di vendita non possono essere presenti più di due operatori;
– sia all’interno dell’area di mercato che per i clienti in attesa di accesso all’area mercatale, deve essere rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
– i singoli operatori di mercato devono rispettare un distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita e delimitare di 1 metro l’area di vendita dall’utenza;
– è vietata la somministrazione ed il consumo dei generi alimentari sul posto, nell’area mercatale e nelle immediate vicinanze;
– al momento della chiusura del mercato, tutti gli operatori sono obbligati a ripulire la propria area di vendita da tutto il materiale di risulta generato durante lo svolgimento del mercato;
– i clienti non possono toccare la merce esposta consegnati direttamente dagli addetti alla vendita;
– la vendita dei prodotti alimentari è consentita esclusivamente da asporto;
– gli operatori economici saranno ritenuti responsabili per il mancato rispetto delle indicazioni previste, pena in caso di verifica e controllo la sospensione immediata dell’attività in corso.

Guarda l’Ordinanza completa ? AttoPubblicato_2020_12_58

Segnaletica commercianti centro storico – Richiesta adesioni

La nostra Amministrazione vuole posizionare nella zona del parcheggio “A. Berarducci” una segnaletica adeguata per promuovere e valorizzare, all’interno del centro storico, la presenza di: negozi, laboratori, pubblici esercizi.

Questo permetterà a chi arriva di orientarsi meglio e alle attività presenti di acquisire una maggiore visibilità.

Abbiamo quindi bisogno di capire gli spazi da riservare a quanti di Voi volessero essere presenti su questa “segnalazione” e di avere un riscontro da ognuno sulla volontà di aderire all’iniziativa.

Il costo della struttura verrà sostenuto dal Comune, chi utilizzerà lo spazio visibilità che metteremo a disposizione sarà soggetto unicamente al pagamento dell’imposta sulla pubblicità che può essere stimata in 25 euro annui.

Invito chi vuol aderire a inviare una mail di adesione ai seguenti indirizzi:
alessia.gabriele@comune.cittasantangelo.pe.it
commercio@comune.cittasantangelo.pe.it

Marcello Di Gregorio

Calendario disinfestazioni antilarvali, adulticide e derattizzazioni 2020

Calendario disinfestazioni antilarvali, adulticide e derattizzazioni 2020:

Maggio

  • 29/05/2020 – Antilarvale / Derattizzazione

Giugno

  • 10/06/2020 – Adulticida*
  • 24/06/2020 – Antilarvale / Adulticida*
  • 29/06/2020 – Derattizzazione

Luglio

  • 06/07/2020 – Antilarvale / Adulticida*
  • 16/07/2020 – Antilarvale / Adulticida*
  • 27/07/2020 – Derattizzazione
  • 28/07/2020 – Antilarvale / Adulticida*

Agosto

  • 04/08/2020 – Antilarvale / Adulticida*
  • 24/08/2020 – Derattizzazione
  • 25/08/2020 – Antilarvale / Adulticida*

Settembre

  • 02/09/2020 – Antilarvale / Adulticida*
  • 21/09/2020 – Derattizzazione

Ottobre

  • 19/10/2020 – Derattizzazione

Novembre

  • 23/11/2020 – Derattizzazione

Dicembre

  • 14/12/2020 – Derattizzazione

Gennaio 2021

  • 25/01/2021 – Derattizzazione

 

* Le disinfestazioni adulticide si svolgeranno a partire dalle 23:30 fino alle ore 6:00 su tutto il territorio di Città Sant’Angelo.

⚠️ Durante le disinfestazioni adulticide si invitano i cittadini a:
• Tenere chiuse le finestre.
• Tenere gli animali domestici nelle rispettive abitazioni.
• Non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento per almeno 2 ore.
• Evitare di stendere la biancheria.
• Evitare il consumo di frutta e verdura senza il dovuto lavaggio nelle 24 ore successive al trattamento.

? In caso di pioggia il trattamento sarà rimandato in data da destinarsi, seguirà relativa comunicazione.

 

Le operazioni sono svolte dall’azienda:
Attilio Zuccarini Igiene Ambientale
Via dei Celestini, 30 – 64013 Corropoli (TE)
Tel. 0861/856547 Fax 0861/586220 Cell. 340/0787420
Azienda certificata UNI ES ISO 9001:2008
ed UNI ES ISO 14001: 2004 SA 8000:2008 EN 16636:2015
attiliozuccarini@tiscali.itwww.disinfestazione-teramo.it

(FAQ) Risposte alle domande frequenti sull’obbligo d’uso di mascherine e guanti negli esercizi commerciali

Ordinanza Sindacale n. 35 del 18/05/2020 – Obbligo dell’uso dei D.P.I. negli esercizi commerciali.

Domanda: L’uso delle mascherine di protezione è obbligatorio in tutti gli esercizi commerciali siano essi di vendita che di somministrazione?
Risposta: Sì, l’uso della mascherina è obbligatorio in tutti gli esercizi commerciali sia di vendita che di somministrazione.

Domanda: L’uso dei guanti di protezione è obbligatorio in tutti gli esercizi commerciali siano essi di vendita che di somministrazione?
Risposta: L’uso dei guanti di protezione è obbligatorio all’interno degli esercizi di qualsiasi genere, tranne nel caso in cui all’ingresso dell’esercizio sia disponibile del gel igienizzante. In tal caso si potrà accedere ai locali con i guanti oppure disinfettando le mani prima dell’ingresso.

Domanda: L’uso dei guanti di protezione è obbligatorio per gli addetti in tutti gli esercizi commerciali siano essi di vendita che di somministrazione?
Risposta: Sì, l’uso dei guanti di protezione è obbligatorio per ogni addetto in tutti gli esercizi commerciali sia di vendita che di somministrazione.

Sintesi delle disposizioni per la riapertura di specifiche attività dal 18 maggio 2020

Sintesi delle disposizioni per la riapertura di specifiche attività dal 18 maggio 2020 (Ordinanza n. 59 – Regione Abruzzo)

? RISTORANTI, PIZZERIE, TRATTORIE, AGRITURISMI

✅ si deve prevedere, ove possibile, una separazione degli accessi di entrata e di uscita;

✅ deve essere previsto obbligatoriamente il sistema di prenotazione telefonica e digitale;

✅ ci si deve dotare direttamente i tavoli dei condimenti necessari (salse, condimenti etc., in confezioni monodose);

✅ all’ingresso devono essere posizionati dispenser con gel igienizzanti per la pulizia delle mani dei clienti;

✅ non è disponibile l’uso del guardaroba;

✅ l’accesso ai servizi igienici, dotati di prodotti igienizzanti, deve avvenire evitando assembramenti pertanto è necessario limitare la presenza di più persone;

✅ si consiglia l’adozione di menu digitali su dispositivi dei clienti od, in alternativa, si deve procedere alla igienizzazione dei menu dopo ogni uso;

✅ il personale di sala deve essere dotato di dispositivi di protezione individuale (mascherine o altri dispositivi idonei) e mantiene, nei limiti del possibile, la distanza interpersonale di un metro;

✅ gli oggetti utilizzati per un servizio (cestino del pane, prodotti per il condimento, zuccheriera monodose, etc.) non possono essere messi a disposizione di nuovi clienti senza adeguata igienizzazione. È, altresì, possibile che l’esercente adotti soluzioni alternative quali prodotti monouso, etc.;

✅ distanziamento tra i tavoli non inferiore a un metro; 

✅ si favoriscono sistemi digitali di pagamento direttamente dal tavolo;

✅ piatti, bicchieri, posate e simili devono essere lavati in lavastoviglie a temperatura adeguata, in modo che possano essere disinfettati, inclusi gli oggetti che non sono stati utilizzati dai clienti in quanto potrebbero essere entrati in contatto con le mani degli stessi.

✅ ciascun tavolo è servito possibilmente dallo stesso addetto (o più addetti secondo il n. di clienti al tavolo) per la durata dell’intero servizio. Se lo stesso operatore svolge frequentemente in tempi diversi tutte le operazioni, spostandosi continuamente fra diverse postazioni di lavoro, si favorisce la diffusione di eventuali agenti patogeni con possibilità di contaminazioni. Pertanto, l’igiene, l’educazione del personale ed il controllo della contaminazione crociata sono tra i fattori più importanti nel condizionare la salubrità sia delle produzioni che degli ambienti di lavoro.

✅ Il personale di cucina, in condivisione di spazi confinati, deve indossare la mascherina e utilizzati guanti in nitrile ove possibile. 

✅ Previste misure anche per i servizi di catering o a buffet: ad esempio favorire il servizio di take-away (il cameriere compone un box, coffe box e lunch-box con la scelta del cliente) per il consumo in apposta area attrezzata; prevedere buffet, prima del consumo, protetti da schermi o teli trasparenti. 

✅ Le attività di svago e di animazione sono sospese o riorganizzate e previste in piccoli gruppi, privilegiando aree all’aperto.

ℹ️ Per maggiori dettagli consultare l’ordinanza e i relativi allegati ? Ordinanza n. 59

 

? BAR, PUB, ENOTECHE, BIRRERIE, PASTICCERIE, GELATERIE

✅ si devono adottare sistemi di contingentamento degli ingressi volti a evitare assembramenti;

✅ si devono disporre, ove possibile, la separazione degli accessi di entrata e di uscita;

✅ all’ingresso devono essere posizionati dispenser con gel igienizzanti per la pulizia delle mani dei clienti;

✅ l’ingresso nei locali è consentito solo indossando la mascherina; 

✅ il servizio al banco deve assicurare il distanziamento interpersonale di un metro;

✅ davanti al banco e alla cassa deve essere posizionata idonea segnaletica orizzontale per favorire il distanziamento interpersonale;

✅ deve essere adottato un modello di servizio che favorisce la riduzione degli spostamenti della clientela all’interno dell’esercizio;

✅ l’accesso ai servizi igienici, dotati di prodotti igienizzanti, deve avvenire evitando assembramenti;

✅ il personale è dotato di dispositivi di protezione individuale (mascherine) e mantiene, nei limiti del possibile, la distanza interpersonale di un metro;

✅ sul banco è bene favorire la messa a disposizione di prodotti monouso;

✅ si favoriscono sistemi digitali di pagamento;

✅ si devono predisporre barriere fisiche (ad esempio, barriere in plexiglas) nelle zone dove vi è una maggiore interazione con il pubblico (ad esempio, in prossimità dei registratori di cassa);

✅ si incentiva l’uso del take away e del delivery;

✅ piatti, bicchieri, posate e simili devono essere lavati in lavastoviglie a temperatura adeguata, in modo che possano essere disinfettati, inclusi gli oggetti che non sono stati utilizzati dai clienti in quanto potrebbero essere entrati in contatto con le mani degli stessi;

✅ Per assicurare un microclima idoneo è necessario evitare correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio dell’aria; eliminare la funzione di ricircolo dell’aria condizionata per evitare l’eventuale trasporto di agenti patogeni (come batteri, virus) in tutti i locali di produzione, commercializzazione e somministrazione degli alimenti. 

✅ Gli operatori del settore alimentare possono usare guanti idonei al contatto con gli alimenti, ma il loro utilizzo non può comunque sostituire il corretto lavaggio delle mani. 

✅ Sono vietate le degustazioni alimentari con esposizione di alimenti a libero servizio. 

✅ Rimane sospesa l’attività delle sale gioco, scommesse, bingo, anche qualora siano svolte all’interno di bar, pubblici esercizi e affini.

ℹ️ Per maggiori dettagli consultare l’ordinanza e i relativi allegati ? Ordinanza n. 59

 

? STABILIMENTI BALNEARI

✅ individuazione di modalità di transito da e verso le postazioni/ombrelloni e stazionamento/movimento sulla battigia;

✅ le procedure da seguire in caso di pioggia o cattivo tempo per evitare l’assembramento degli utenti presenti nei locali dello stabilimento.

✅ la distanza minima tra le file degli ombrelloni è di 3,50 metri e fra gli ombrelloni della stessa fila è di 3,50 metri;

✅ l’area complessivamente destinata ad ogni ombrellone non può comunque essere inferiore a 12 mq possibilmente definita con sistemi di segnaletica a terra;

✅ in caso di superamento delle condizioni critiche epidemiologiche e successivamente ad eventuale specifico provvedimento di analogo tenore, è possibile l’inserimento di ulteriori ombrelloni a distanza minima di 2.30 metri nella stessa fila;

✅ le attrezzature complementari assegnate in dotazione all’ombrellone (quali, ad esempio, sdraio, seggiola, lettino etc.) possono essere fornite in quantità limitata atta a garantire il distanziamento con le attrezzature dell’ombrellone contiguo di almeno 1,50 metri;

✅ sotto gli ombrelloni, od altri sistemi di ombreggio, è fatto obbligo di osservare una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Tale obbligo è derogato per i soli membri del medesimo nucleo familiare, ovvero conviventi (potrà essere richiesta un’autocertificazione);

✅ i lettini posizionati singolarmente sulla spiaggia devono essere collocati orizzontalmente a distanza di almeno 2 metri l’uno dall’altro. Tale obbligo è derogato per i soli membri del medesimo nucleo familiare, ovvero conviventi (potrà essere richiesta un’autocertificazione).

? SPIAGGE LIBERE

✅ valutate disposizioni volte a limitare lo stazionamento dei bagnanti sulla battigia per evitare assembramenti;

✅ essere preliminarmente mappato e tracciato il perimetro di ogni allestimento (ombrellone/sdraio/sedia), – ad esempio con posizionamento di nastri (evitando comunque occasione di pericolo) – che deve essere codificato, rispettando le regole previste per gli stabilimenti balneari, per permettere agli utenti un corretto posizionamento delle attrezzature proprie nel rispetto del distanziamento ed al fine di evitare l’aggregazione;

✅ essere definite turnazioni orarie, mediante la prenotazione degli spazi codificati, anche attraverso utilizzo di app/piattaforme on line. Al fine di favorire la prenotazione stessa può, altresì, essere valutata la possibilità di prenotare contestualmente anche il parcheggio, prevedendo anche tariffe agevolate, ove possibile.

✅ assicurate opportune misure di pulizia della spiaggia e di igienizzazione delle attrezzature comuni, come ad esempio i servizi igienici, se presenti;

✅ essere localmente definite puntualmente le modalità di accesso e di fruizione delle spiagge stesse, individuando quelle più idonee ed efficaci. Di seguito, si riportano alcune indicazioni più circostanziate, tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle spiagge, della loro localizzazione, dei flussi dei frequentatori nei diversi periodi della stagione balneare.

Per l’utilizzo delle spiagge libere i Comuni devono garantire:

  l’adozione di misure di mitigazione del rischio analoghe a quelle previste per gli operatori/gestori degli stabilimenti, incluse, in particolare, la regolamentazione degli accessi per evitare assembramenti e garantire il distanziamento sociale;

✅ l’informativa e il rispetto delle misure di mitigazione di rischio da parte dei bagnanti;

✅ l’affissione nei punti di accesso – che dovranno essere puntualmente individuati – alle spiagge libere di cartelli in diverse lingue contenenti indicazioni chiare sui comportamenti da tenere, in particolare il distanziamento sociale di almeno un metro ed il divieto di assembramento;

✅ le procedure di pulizia e sanificazione delle eventuali attrezzature promiscue presenti, come i servizi igienici;

✅ il controllo del rispetto delle misure da parte dei fruitori delle spiagge.

ℹ️ Per maggiori dettagli consultare l’ordinanza e i relativi allegati ? Ordinanza n. 59

 

? ALBERGHI, B&B, AGRITURISMI

✅ l’ospite ha la facoltà di chiedere che, durante il soggiorno, il personale addetto alle pulizie non faccia ingresso in camera. 

✅ vanno evitati assembramenti alla reception; 

✅ incentivare pagamenti cashlees e, ove possibile, check out on line;

✅ ogni qual volta sia possibile, è necessario evitare o limitare allo stretto necessario il contatto delle mani con gli oggetti degli ospiti (ad esempio: invitare gli ospiti a conservare la chiave per tutta la durata del soggiorno, visionare i documenti di identità senza toccarli, favorire pagamenti con sistemi contactless, etc.).

✅ le chiavi delle stanze devono essere pulite o sostituite ad ogni cambio dell’ospite. La pulizia deve interessare anche il portachiavi, se presente;

✅ l’utilizzo degli ascensori dev’essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale; 

✅ la distanza può essere derogata in caso di persone che fanno parte dello stesso nucleo familiare o che condividono la camera;

✅ nel caso di partenza dell’ospite la stanza va sanificata;

✅ il servizio a buffet è vietato; 

✅ è consentita l’attività della ricettività extra alberghiera e dei bed & breakfast, il cui esercizio è sospeso, esclusivamente se rivolta a operatori della sanità o addetti allo svolgimento di attività connesse all’emergenza (le modalità di completa riapertura sono rinviate a un successivo provvedimento). 

ℹ️ Per maggiori dettagli consultare l’ordinanza e i relativi allegati ? Ordinanza n. 59

 

? NEGOZI, CENTRI COMMERCIALI E OUTLET

✅ apposizione all’ingresso di dispenser di soluzioni liquide igienizzanti;

✅ i clienti possono essere sottoposti alla misura della temperatura corporea (attraverso scanner manuale o altre tecnologie predisposti dalla società di gestione) che dovrà risultare inferiore ai 37,5 gradi. In caso di temperatura superiore a quella normativamente prevista, non sarà permesso l’ingresso nella struttura commerciale e/o degli outlet;

✅ si deve fare filtro su ingressi autorizzati con conteggio dei flussi per garantire il distanziamento sociale e il numero di ingressi massimi autorizzati;

✅ obbligo per i clienti di indossare le mascherine per potere accedere all’interno del centro commerciale e/o degli outlet, pena il diniego di accesso;

✅ il personale deve mantenere la distanza di sicurezza ogni qualvolta la mansione lo consenta e utilizzare le mascherine; 

✅ rispettare il divieto di assembramento e mantenere le distanze di sicurezza (minimo un metro); 

✅ accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità: attraverso ampliamenti delle fasce orarie che possono essere prolungati fino alle ore 21:00; per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori; per locali di dimensioni superiori a quaranta metri quadrati l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;

✅ per quanto riguarda la prova dei vestiti, calzature e accessori, il cliente e l’addetto alle vendite procedano sempre a lavarsi le mani con sostanza idroalcolica disinfettante;

✅ Va predisposto il contingentamento delle cabine di prova, che devono essere sanificate frequentemente. Nel protocollo non si fa riferimento alla sanificazione degli abiti o delle calzature provati; 

✅ igienizzazione costante delle superfici più sottoposta a contatto (ad esempio, la pulsantiera dei macchinari per l’erogazione di bibite, o la lavatrice a gettoni, etc.);

✅ la sanificazione giornaliera dei locali;

✅ la sanificazione degli eventuali impianti di aerazione.

✅ Da domenica 24 maggio, salvo diverse disposizioni, tornano anche le aperture nei festivi. 

ℹ️ Per maggiori dettagli consultare l’ordinanza e i relativi allegati ? Ordinanza n. 59

 

?‍♀️ PARRUCCHIERI, ESTETISTI, TATUATORI

✅ servizio dalle 8 alle 21, fino al sabato e su prenotazione on-line, telefonica o tramite app; 

✅ l’attività nei parrucchieri e nei centri estetici è riservata a coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione (non rientrano in questa tipologia gli stagisti o i tirocinanti). 

ℹ️ Per maggiori dettagli consultare l’ordinanza e i relativi allegati ? Ordinanza n. 59

 

? MERCATI, FIERE, COMMERCIO ITINERANTE

✅ Da lunedì possono essere messe in vendita tutte le merci oggetto di commercio. 

✅ Vietati gli assembramenti e per tutti c’è l’obbligo della mascherina. 

✅ La permanenza della clientela ai banchi di vendita (opportunamente distanziati) va contingentata.

✅ Nei casi di gravità e di coinvolgimento di molti operatori, il Comune può sospendere il mercato per un periodo concordato con i competenti uffici sanitari. 

ℹ️ Per maggiori dettagli consultare l’ordinanza e i relativi allegati ? Ordinanza n. 59

 

? AUTOSCUOLE

✅ l’installazione di dispenser presso le sedi di lavoro, le aule ed i veicoli di soluzione idroalcolica

✅ sanificazione e l’igienizzazione, adeguate e frequenti, dei locali, delle postazioni lavorative, dei veicoli e delle imbarcazioni utilizzati per le esercitazioni pratiche;

✅ viaggiare ogni qualvolta possibile con i finestrini dell’abitacolo di veicolo ad uso condiviso completamente aperti;

✅ non utilizzare mai la funzione di ricircolo dell’aria;

✅ durante l’impiego dell’automezzo o dell’imbarcazione ad uso condiviso il conducente alla guida e gli eventuali passeggeri e/o membri dell’equipaggio (anche nella qualità di allievo, istruttore esaminatore) devono indossare: una mascherina o dispositivo di protezione individuale superiore; guanti monouso;

✅ non toccarsi mai naso, bocca e occhi quando ci si trova all’interno dell’autoveicolo o dell’imbarcazione ad uso condiviso e non prima di aver apportato le personali misure di igiene;

✅ lavarsi o igienizzarsi le mani prima di entrare nell’autoveicolo o nell’imbarcazione ad uso condiviso e subito dopo usciti;

✅ usare sempre guanti monouso durante le operazioni di rifornimento carburante eseguite autonomamente.

ℹ️ Per maggiori dettagli consultare l’ordinanza e i relativi allegati ? Ordinanza n. 59


? ARTISTI E MUSICISTI

Artisti e musicisti possono riunirsi in luoghi chiusi al pubblico per effettuare le prove, rispettando il distanziamento e, ove possibile, utilizzando i dispositivi di protezione individuale. 


? SECONDE CASE

Dalla prossima settimana e solamente per i residenti in Abruzzo è permesso raggiungere le seconde case di proprietà con possibilità di pernottare nel fine settimana (nelle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica).


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Disposizioni per la riapertura di specifiche attività dal 18 maggio 2020 (Ordinanza n. 59 – Regione Abruzzo)

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19.

Disposizioni per la riapertura di specifiche attività a far data dal 18 maggio 2020. Ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi all’Ordinanza n. 56 del 6 maggio 2020 della Regione Abruzzo

ORDINA

1. che, dal 18 maggio 2020, è consentita l’apertura delle attività di ristorazione esclusivamente su prenotazione, a condizione che vengano rispettate le condizioni di cui all’Allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività di ristorazione” (cfr., Allegato 1), redatto tenuto di quanto indicato nel “Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione” presentato in data 12 maggio 2020 dall’INAIL e dall’Istituto Superiore di Sanità;


2. che, dal 18 maggio 2020, le attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti sono tenute a rispettare le condizioni di cui all’Allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti” (cfr., Allegato 2);


3. di precisare che coloro che somministrano alimenti sotto forma di ristorazione devono sottostare contemporaneamente oltre al Protocollo previsto nell’Allegato 1), anche le specifiche previsioni contenute nell’Allegato 2), ove compatibili con siffatta attività produttiva;


4. che, dal 18 maggio 2020, è consentita l’apertura delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia, a condizione che rispettino le condizioni di cui all’allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia” (cfr., Allegato 3), redatto tenuto conto di quanto indicato nel “Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia” presentato in data 12 maggio 2020 dall’INAIL e dall’Istituto Superiore di Sanità;


5. che, dal 18 maggio 2020, le strutture ricettive alberghiere sono tenute a rispettare le condizioni di cui all’allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività ricettive alberghiere” (cfr., Allegato 4);


6. che, dal 18 maggio 2020, è consentita l’apertura delle strutture ricettive all’aria aperta, campeggi e villaggi turistici, a condizione che rispettino le condizioni di cui all’allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle strutture ricettive all’aria aperta, campeggi e villaggi turistici” (cfr., Allegato 5);


7. di precisare che le strutture ricettive all’aria aperta, campeggi e villaggi turistici, nel somministrare gli alimenti anche sotto forma di ristorazione, devono sottostare al Protocollo previsto nell’Allegato 1) ed alle specifiche previsioni contenute nell’Allegato 2), ove compatibili con siffatta attività produttiva;


8. che, dal 18 maggio 2020, è consentita l’apertura dei rifugi montani ed escursionistici custoditi di cui alla L.R. n. 75/1995 ss.mm.ii., a condizione che rispettino le condizioni di cui all’allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività dei rifugi di cui alla L.R. n. 75/1995 ss.mm.ii.” (cfr., Allegato 6);


9. di precisare che i rifugi custoditi di cui alla L.R. n. 75/1995 ss.mm.ii., nel somministrare gli alimenti anche sotto forma di ristorazione, devono sottostare al Protocollo previsto nell’Allegato 1) ed alle specifiche previsioni contenute nell’Allegato 2), ove compatibili con siffatta attività produttiva;


10. che le disposizioni di cui agli Allegati, 1) (per i casi non ricompresi nel precedente punto della presente Ordinanza), 2) e 5) alla presente Ordinanza si applicano anche ai rifugi di cui alla L.R. n. 75/1995 ss.mm.ii., ove compatibili;


11. che, dal 18 maggio 2020, è consentita l’apertura degli agriturismi di cui alla L.R. 31 luglio 2012, n. 38, a condizione che rispettino le condizioni di cui all’allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio dell’attività degli agriturismi” (cfr., Allegato 7);


12. di precisare che gli agriturismi di cui alla L.R. 31 luglio 2012, n. 38, nel somministrare gli alimenti anche sotto forma di ristorazione, devono sottostare al Protocollo previsto nell’Allegato 1) ed alle specifiche previsioni contenute nell’Allegato 2), ove compatibili con siffatta attività produttiva;


13. che le disposizioni di cui agli Allegati, 1) (per i casi non ricompresi nel precedente punto della presente Ordinanza), 2) e 5) alla presente Ordinanza si applicano anche agli agriturismi di cui alla L.R. 31 luglio 2012, n. 38, ove compatibili;


14. che per quanto concerne l’ospitalità nella ricettività extralberghiera:

  • a) è consentita l’attività della ricettività extralberghiera e dei bed & breakfast il cui esercizio è sospeso, se rivolta ad operatori della sanità o addetti comunque allo svolgimento di attività connesse all’emergenza, ovvero a coloro che sono autorizzati a spostarsi per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute;
  • b) che le modalità di completa riapertura sono rinviate ad un successivo provvedimento, redatto alla luce dell’emanando documento tecnico sulle ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore delle attività extralberghiere redatto dall’INAIL e dall’Istituto Superiore di Sanità;

15. che, relativamente alle autoscuole:

  • a) l’art. 1, comma 1, lett. v), D.P.C.M. 26 aprile 2020 sospende gli esami di idoneità alla guida di cui all’art. 121 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile, ma non risulta disporre una sospensione delle iscrizioni agli esami né una sospensione dell’attività di istruzione di guida ai fini del conseguimento dell’idoneità;
  • b) il codice ATECO 85.53 Attività delle scuole guide, risulta presente nell’Allegato 3 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 quale attività consentita. Ne consegue che le autoscuole possono effettuare esercitazioni di guida considerando l’automobile un “luogo di lavoro” e, come tale, soggetto a tutte le prescrizioni necessarie ad assicurare la massima igiene, quali, a titolo di esempio, uso della mascherina, igienizzazione delle mani o uso dei guanti da parte dell’istruttore e del discente e la sanificazione dell’automobile dopo ogni guida;
  • c) le attività delle Autoscuole, Centri di Istruzione, Automobilistica, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica possono svolgersi nel rispetto delle condizioni di cui all’allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle Autoscuole, Centri di Istruzione, Automobilistica, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica” (cfr., Allegato 8);
  • d) è consentita l’attività formativa a distanza in diretta streaming (non con video registrati), la quale consente la verifica sulla partecipazione diretta e responsabile all’attività didattica;

16. che dal 18 maggio 2020 è consentito l’esercizio delle attività commerciali al dettaglio finora non ricomprese nelle deroghe di cui agli Allegati 1) e 3) del D.P.C.M. 26 aprile 2020;


17. che, dal 18 maggio 2020, l’esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati – fiere – posteggi isolati – commercio itinerante) deve essere svolto nel rispetto delle condizioni di cui all’allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati – fiere – posteggi isolati – commercio itinerante)” (cfr., Allegato 9);


18. di precisare che l’esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati – fiere – posteggi isolati – commercio itinerante), nel somministrare gli alimenti anche sotto forma di ristorazione, devono sottostare al Protocollo previsto nell’Allegato 1) ed alle specifiche previsioni contenute nell’Allegato 2), ove compatibili con siffatta attività produttiva;


19. che, dal 18 maggio 2020, l’esercizio delle attività commerciali su sede fissa, anche al dettaglio, deve essere svolto nel rispetto delle condizioni di cui all’allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività commerciali in sede fissa” (cfr., Allegato 10);


20. di precisare che l’esercizio delle attività commerciali in sede fissa, nel somministrare gli alimenti anche sotto forma di ristorazione, devono sottostare al Protocollo previsto nell’Allegato 1) ed alle specifiche previsioni contenute nell’Allegato 2), ove compatibili con siffatta attività produttiva;


21. che, gli artisti ed i musicisti possono riunirsi in luoghi chiusi al pubblico per effettuare le prove, rispettando le forme prescritte di distanziamento sociale ed, ove possibile, utilizzando i dispositivi di protezione individuale;


22. che, per le attività finalizzate alla riapertura delle attività attualmente sospese:

  • a) a decorrere dal 14 maggio 2020, alle attività commerciali sospese, o parzialmente sospese ovvero limitate, in base al D.P.C.M. del 26 aprile 2020, è consentito eseguire gli interventi necessari alla predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio finalizzati alla riapertura per la data del 18 maggio 2018;
  • b) a decorrere dal 14 maggio 2020, alle attività formative che non appartengono alla rete della formazione accreditata e che realizzano prevalentemente attività rivolte ai minori, non altrimenti eseguibili se non in presenza (in via esemplificativa, ma non esaustiva: doposcuola, scuole di lingue, di informatica, di musica), è consentito eseguire gli interventi necessari alla predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio finalizzati alla riapertura in data da destinarsi;
  • c) allo scopo di eseguire tali interventi, è consentito l’accesso alle strutture e agli spazi aziendali esclusivamente al personale impegnato in attività di manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione nonché a operatori economici ai quali sono commissionate tali attività e che, pertanto, devono rientrare tra quelle non sospese;
  • d) per semplificare la messa in opera degli interventi di cui alla presente ordinanza, la Regione Abruzzo pubblica progressivamente sul sito istituzionale i protocolli di sicurezza per tipologia di attività economica, definite in confronto con le organizzazioni di categoria e basate sulle indicazioni contenute:
  • I. negli allegati del D.P.C.M. del 26 aprile 2020;
  • II. nei documenti tecnici elaborati dall’INAIL;
  • III. nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020;
  • IV. nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione;
  • 23. che, la disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive ammesse alla riapertura è stabilita con provvedimento del Sindaco del Comune di riferimento;

24. che, relativamente alla vendita da asporto:

  • a) fino al 17 maggio 2020, le attività dei servizi di ristorazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite con consegna a domicilio e con asporto di cibo cucinato e bevande:
  • I. previa ordinazione on-line, telefonica o tramite app;
  • II. garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti dilazionati nel tempo per evitare assembramenti.
  • b) è consentita la vendita per asporto, anche senza previa prenotazione, per cibo pronto come pure per caffè, cappuccini o altre bevande da parte di bar, pizzerie al taglio, gelaterie, pasticcerie (a titolo semplificativo, ma non esaustivo);
  • c) rimane fermo, in entrambi i casi, che potrà entrare nel locale un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce e il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali o nella superficie aperta al pubblico all’uopo attrezzata, o di sostare nelle vicinanze. È ragionevole indicare il termine di 200 metri dall’esercizio in cui è vietato sostare;
  • d) l’asporto è consentito anche nei giorni festivi, ivi compresa la domenica e le festività patronali. Non sono previsti limiti di orario, fermo restando il rispetto degli orari previsti dai singoli regolamenti comunali;
  • e) gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle are di servizio e rifornimento carburante si applica il punto 5 dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 56/2020. Pertanto, questi esercizi possono effettuare esclusivamente la vendita per l’asporto, anche senza previa prenotazione, di cibo pronto, caffè, cappuccini o altre bevande. Rimane fermo il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali;

25. che, relativamente alle attività commerciali nei mercati:

  • a) a far data dal 18 maggio 2020, sono riaperte tutte le attività commerciali, rispettando i protocolli di sicurezza nazionali e regionali vigenti, nonché l’Allegato 6 al D.P.C.M. 26 aprile 2020;
  • b) nei mercati coperti e scoperti possono essere messe in vendita tutte le merci oggetto di commercio;
  • c) il commercio ambulante è consentito soltanto nei luoghi indicati dai Comuni territorialmente competenti;

26. che, relativamente alle attività artigianali, a partire dal 18 maggio 2020, le imprese artigiane già oggetto delle modalità previste dal punto 10) dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 56/2020 e non ricomprese nei codici ATECO contemplati dall’Allegato 3 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 possono riaprire senza limitazioni, purché:

  • a) rispettino le dovute forme di distanziamento sociale;
  • b) facciano ricorso all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
  • c) rispettino gli obblighi imposti dall’Allegato 6 del D.P.C.M. del 26 aprile 2020;

27. che, relativamente agli acconciatori, estetiste, centri benessere:

  • a) l’Allegato 1, paragrafo 2, lett. a) dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 56/2020 è da intendersi nel senso che all’interno del locale deve esserci la presenza di un solo cliente per operatore;
  • b) a tal riguardo, si segnala che per “operatore”, al di là del titolare, si intende esclusivamente colui/colei che è legato/a da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione. Non rientrano in questa tipologia gli stagisti o i tirocinanti che, allo stato, non possono rientrare all’interno dei saloni;
  • c) la distanza di sicurezza di almeno un metro tra le postazioni deve essere sempre garantita o tramite l’alternanza delle postazioni, sia nella zona del lavaggio che, nelle zone trattamenti, oppure tramite l’applicazione di pannelli in plexiglass;
  • d) il numero dei clienti in negozio dipende dalla possibilità di garantire le distanze di sicurezza di almeno un metro in tutte le zone dedicate. È consentito che un operatore specializzato possa occuparsi di più clienti (ad esempio, l’addetto al colore, al taglio, al lavaggio, etc.) in modalità un cliente per volta, purché tra un cliente e l’altro vengano adottate tutte le prescrizioni di igienizzazione di postazioni e personali (cambio dei guanti, lavaggio mani e/o sanificazione mani e postazione) e sempre nel rispetto assoluto delle distanze di sicurezza, del numero dei clienti, e della permanenza in negozio per il tempo strettamente necessario;
  • e) gli effetti personali dei clienti e degli operatori devono essere riposti in armadietti. In mancanza oppure chiusi in buste monouso;
  • f) la zona cassa deve essere delimitata da un pannello di plexiglass;
  • g) l’abbigliamento monouso può essere sostituito soltanto da abbigliamento atto al lavaggio con igienizzanti a 60/90 gradi;
  • h) l’uso dei soprascarpe monouso nei centri estetici è destinato ai clienti e agli operatori sprovvisti di calzature adatte all’igienizzazione. I soprascarpe possono essere sostituiti con teli o pantofole monouso.

28. che permane la vigenza delle condizioni di sicurezza previste dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 54/2020 sulle modalità di accesso ai mercati;


29. che l’efficacia delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 30 aprile 2020 e n. 52 del 30 aprile 2020 relativamente ai punti 1, 2, 3, 4 e 6 è prorogata oltre il 17 maggio 2020 senza limiti temporali, salvo nuovo provvedimento;ù


30. che gli spostamenti riferiti ai punti 1), 2) e 3) dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57 del 6 maggio 2020 relativi alla caccia di selezione, all’attività di raccolta di funghi, tartufi, erbe e frutti spontanei, e ai censimenti della specie coturnice (Alectoris graeca), sono consentiti su tutto il territorio regionale, nel rispetto delle misure di distanziamento sociale;


31. che è consentito l’allevamento e l’addestramento di volatili (colombi viaggiatori, falchi…) nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e della normativa vigente in materia; lo spostamento è consentito su tutto il territorio regionale limitatamente ad una sola volta al giorno, con rientro nella medesima giornata nel posto da cui si è partiti;


32. che rimane sospesa l’attività delle sale gioco, scommesse, bingo, anche qualora siano svolte all’interno di bar, pubblici esercizi e/o affini;


33. che è permesso recarsi presso le proprie seconde case e che vi è possibile pernottare nel fine settimana (cioè, nelle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica);


34. che è possibile utilizzare auto d’epoca e auto sportive su tutto il territorio regionale purché in modo individuale o con più di una persona purché appartenenti allo stesso nucleo familiare;


35. che l’efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.


❓Vai qui per le domande e risposte frequenti


 

Gli allegati alla presente ordinanza costituiscono parte integrante e sostanziale della medesima.

Allegati:

 


Vai qui per l’Ordinanza n. 56 con disposizioni per esercizi commerciali, attività artigiane, mercati, acconciatori, estetisti, tatuatori/piercer e centri benessere, manutenzione camper. 

Ordinanza n. 56 – Regione Abruzzo

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 56 del 6 maggio 2020

Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Disposizioni per esercizi commerciali, attività artigiane, mercati, acconciatori, estetisti, tatuatori/piercer e centri benessere, manutenzione camper.

ORDINA 

per tutte le motivazioni e considerazioni espresse in premessa e che formano parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, al fine di contenere e contrastare la diffusione di Covid-19 in linea con le restrizioni fissate a livello nazionale, 

1) che, dal 6 maggio 2020 al 17 maggio 2020, è consentita l’apertura, dal lunedì al sabato e nei giorni di festa patronale, con orario dalle 07.00 alle 21.00, delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all’Allegato 1 del D.P.C.M. 26 aprile 2020, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche se ricompresi nei centri commerciali; 


2) che negli esercizi di cui al precedente punto 1) non sono ricomprese le edicole, le farmacie e le parafarmacie che possono rimanere aperte anche nei giorni festivi, secondo gli specifici orari, anche notturni, già in vigore; 


3) che, dal 6 maggio 2020 al 17 maggio 2020, l’attività di produzione e commercializzazione di pasta fresca, di commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti sono consentite anche la domenica e nei giorni di festa patronale, con orario dalle 08.00 alle 14.00; 


4) che, dal 6 maggio 2020 al 17 maggio 2020, le attività dei servizi di ristorazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite con consegna a domicilio e con asporto di cibo cucinato e bevande: 


a) previa ordinazione on-line, telefonica o tramite app; 


b) garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all’esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; 


5) che, dal 6 maggio 2020 al 17 maggio 2020, la vendita per asporto è consentita, anche senza previa prenotazione, per cibo pronto come pure per caffè, cappuccini o altre bevande, ferma restando la possibilità di consegna a domicilio che gli esercizi commerciali possono sempre effettuare ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera aa) del D.P.C.M. 26 aprile 2020; 


6) che è fatto divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;


 7) che le attività commerciali al dettaglio oggetto dei punti 4), 5) e 6) dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, n. 54 del 3 maggio 2020, sono solo quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all’Allegato 1 del D.P.C.M. 26 aprile 2020, non essendo consentite altre attività di commercio al dettaglio al di fuori di quelle indicate nel predetto elenco; 


8) che, nei comuni nei quali il mercato settimanale si svolge in giorni festivi e nei giorni di festa patronale, ne è consentito lo svolgimento, nel rispetto delle indicazioni contenute nell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, n. 54 del 3 maggio 2020; 


9) che le attività consentite nei mercati di cui all’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, n. 54 del 3 maggio 2020 (punti 4, 5 e 6) sono quelle dirette alla vendita dei soli generi alimentari e dei prodotti agricoli; 


10) che, dal 18 maggio 2020, sono consentite le attività di tutte le imprese artigiane, a condizione che: 

a) siano iscritte all’albo di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443 e alla L.R. 30 ottobre 2009, n. 23; 

b) non siano in modalità aperta al pubblico, ma che le consegne delle forniture e dei prodotti avvenga, previo appuntamento, assicurandosi che il tempo di permanenza dei clienti o dei fornitori sia quello strettamente necessario alla consegna della merce e/o dei documenti di trasporto; 

c) il lavoro venga svolto esclusivamente dal titolare, dai collaboratori familiari o soci partecipanti all’attività, senza la presenza di dipendenti; 

d) l’attività venga svolta con la presenza, all’interno dei locali, di una sola persona (titolare, collaboratore familiare o socio partecipante). La presenza di più di una persona è consentita solo nel caso di conviventi; 

e) sia effettuata, previamente alla riapertura delle attività, la sanificazione dei locali e, nel caso in cui nel medesimo locale l’attività venga svolta da più persone, sia rispettato il distanziamento sociale delle postazioni di lavoro e sia adottato l’uso di mascherine e guanti; 

f) la sanificazione avvenga con cadenza giornaliera; 


11) che, a far data dal 18 maggio 2020, è consentito l’esercizio delle attività di acconciatori, estetisti, tatuatori/piercer e dei centri benessere, a condizione che vengano rispettate le misure indicate negli Allegati 1) e 2) alla presente Ordinanza, che ne fanno parte integrante; 


12) che gli artigiani che svolgono le attività di acconciatori, estetisti, tatuatori/piercer e dei centri benessere sono sottoposti agli obblighi dei predetti Allegati 1) e 2) e non agli obblighi indicati nel precedente punto 10); 


13) che è consentita la manutenzione dei camper, dei caravan e delle roulotte. È, invece, esclusa ogni attività ludico ricreativa tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: picnic, barbecue, etc.; 


14) che, ad integrazione di quanto previsto nell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, n. 54 del 3 maggio 2020 con riferimento ai mercati coperti e scoperti, qualora, per ragioni logistiche, le misure indicate ai punti 4) e 6) della predetta ordinanza non siano applicabili, ovvero non consentano una gestione funzionale delle aree mercatali, il sindaco, con propria motivata ordinanza, disciplina le diverse modalità organizzative del mercato, tali da garantire in ogni caso il distanziamento interpersonale e l’utilizzo obbligatorio di guanti e mascherine; 


15) che per tutti gli esercizi commerciali individuati dalla presente Ordinanza resta ferma l’osservanza delle misure di cui all’Allegato 5 del D.P.C.M. 26 aprile 2020; 


16) che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva per gli adempimenti di legge e viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti competenti per territorio. 


 

Ordinanza completa con allegati:

Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri (26 aprile 2020) – Fase Due

Testo tratto dalla conferenza stampa del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dove sono state annunciate le misure per il contenimento dell’emergenza Covid-19 nella cosiddetta “fase due”.

“Grazie ai sacrifici fin qui fatti stiamo riuscendo a contenere la diffusione della pandemia e questo è un grande risultato se consideriamo che nella fase più acuta addirittura ci sono stati dei momenti in cui l’epidemia sembrava sfuggire a ogni controllo. Avete manifestato tutti forza, coraggio, senso di responsabilità, di comunità. Adesso inizia per tutti la fase di convivenza con il virus e dobbiamo essere consapevoli che in questa nuova fase, la fase due, la curva del contagio potrà risalire in alcune aree del Paese. Dobbiamo dircelo chiaramente, questo rischio c’è. Nella fase due quindi sarà ancora più importante mantenere le distanze di sicurezza.” ha dichiarato il Presidente Conte, sottolineando come sia importante che la distanza sociale sia mantenuta anche in ambito familiare.

Oltre alla distanza sociale sarà importante, in questa seconda fase, l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Proprio su questo fronte, il Presidente ha annunciato la firma da parte del Commissario Arcuri dell’ordinanza che fissa ad un massimo di 0,50 € il prezzo delle cosiddette mascherine chirurgiche.

Il Presidente ha quindi illustrato le novità introdotte dal nuovo Dpcm per il contenimento del contagio da Covid-19 e che avranno valenza dal 4 maggio e per le successive due settimane.

Per quanto riguarda gli spostamenti, questi saranno possibili all’interno di una stessa Regione per motivi di lavoro, di salute, necessità o visita ai parenti; gli spostamenti fuori Regione saranno invece consentiti per motivi di lavoro, di salute, di urgenza e per il rientro presso propria abitazione.

Obbligatorio l’utilizzo delle mascherine sui mezzi pubblici.

Sarà consentito l’accesso ai parchi pubblici rispettando la distanza e regolando gli ingressi alle aree gioco per bambini, fermo restando la possibilità da parte dei Sindaci di precludere l’ingresso qualora non sia possibile far rispettare le norme di sicurezza.

Per quanto riguarda le cerimonie religiose, saranno consentiti i funerali, cui potranno partecipare i parenti di primo e secondo grado per un massimo 15 persone. Inoltre, già nei prossimi giorni si studierà un protocollo che consenta quanto prima la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche in condizioni di massima sicurezza.

Previste regole più stringenti per chi ha febbre sopra i 37.5 gradi e sintomatologie respiratoria: obbligo di restare a casa e avvertire il proprio medico.

Per quanto riguarda le attività di ristorazione, oltre alla consegna a domicilio, sarà consentito il ritiro del pasto da consumare a casa o in ufficio.

A partire dal 4 maggio potranno quindi riprendere le attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all’ingrosso. Per queste categorie, già a partire dal 27 aprile sarà possibile procedere con tutte quelle operazioni propedeutiche alla riapertura come la sanificazione degli ambienti e per la sicurezza dei lavoratori .

Per consentire una graduale ripresa delle attività sportive, a partire dal 4 maggio saranno consentite le sessioni di allenamento a porte chiuse degli atleti di sport individuali.

Per quanto riguarda il sostegno a famiglie, lavoratori e imprese, il Presidente ha ricordato che tra gennaio e marzo l’INPS ha accolto 109.000 domande in più di reddito e pensione di cittadinanza, 78.000 domande per il bonus baby-sitting e 273.000 per quanto riguarda i congedi straordinari per le famiglie. Inoltre al momento sono stati liquidati quasi 3,5 mln di richieste per il bonus da €600 per autonomi, professionisti, co.co.co, agricoli e lavoratori dello spettacolo, per un totale di 11 milioni di domande calcolando anche quelle per la cassa integrazione.

“Alcuni attendono ancora. Ci sono dei ritardi e di questi ritardi mi scuso personalmente”, ha sottolineato il Presidente Conte che ha poi annunciato che il Governo sta lavorando ad un nuovo decreto che metterà in campo ulteriori 55 miliardi.

 

Testo completo del DPCM del 26 aprile 2020

Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri

EMERGENZA IDRICA

PREVENIAMO LA PROSSIMA EMERGENZA: QUELLA DELL’ACQUA

La stagione invernale è stata caratterizzata da scarse precipitazioni. La situazione, in vista dell’estate, è tutt’altro che incoraggiante, nelle falde c’è poca acqua. Facciamone un uso responsabile!

? Multe da 25€ fino a 500€ per chi la spreca, in vista dell’estate.

 

? Chiudi il rubinetto quando ti lavi i denti o ti radi o lavi le mani.
Lavarsi i denti o farsi la barba, lavarsi le mani sono azioni quotidiane durante le quali lasciamo scorrere l’acqua senza utilizzarla. Questa semplice accortezza permette di risparmiare 6 litri d’acqua ogni minuto.

? Doccia o bagno?
Per una doccia sono necessari circa 20 litri d’acqua, mentre per un bagno ne occorrono circa 150. Il calcolo del risparmio è presto fatto!

? Lava le verdure lasciandole a mollo anziché in acqua corrente.
Le verdure devono essere accuratamente lavate e risciacquate! Basterebbe lasciarle a mollo in una vaschetta per un certo periodo di tempo e risciacquarle poi velocemente sotto un getto d’acqua per realizzare un notevole risparmio d’acqua: Per una famiglia di tre persone è stato calcolato un risparmio di circa 4.500 litri all’anno.

? Utilizza la lavatrice e la lavastoviglie a pieno carico.
Effettuare lavaggi a pieno carico permette di risparmiare una notevole quantità di acqua: per una famiglia “tipo” di tre persone è stato calcolato un risparmio di 8.200 litri all’anno.

? Utilizza acqua già utilizzata per innaffiare l’orto, i fiori o le piante.
Per annaffiare l’orto o i fiori del terrazzo non è necessario utilizzare acqua potabile. Si può invece adoperare l’acqua già utilizzata per altri scopi, ad esempio per le verdure. In questo modo si possono risparmiare in un anno circa 6.000 litri d’acqua potabile.

? Utilizzare l’acqua del deumidificatore o del condizionatore per il ferro da stiro.
Oltre a risparmiare sulla bolletta quest’accortezza allunga la vita dell’elettrodomestico essendo completamente priva di calcare.

❄️ Scongelare gli alimenti all’aria o in una bacinella.
L’abitudine di lasciarli sotto l’acqua corrente spreca sei litri al minuto. Ancora meglio è scongelarli togliendoli preventivamente dal congelatore e mettendoli in frigo.

 

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Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri (10 aprile 2020)

Il Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte nella conferenza stampa del 10 aprile, ha confermato di aver predisposto un nuovo Dpcm per prorogare le misure restrittive fino al 3 maggio.

“Una decisione difficile – ha detto il Presidente Giuseppe Conte – ma una decisione necessaria, di cui mi assumo tutta la responsabilità politica. È una decisione che ho assunto dopo diversi incontri tenuti con la squadra dei Ministri, con gli esperti del nostro Comitato tecnico-scientifico, con le Regioni, le Province e i Comuni, con i sindacati, il mondo delle imprese, dell’industria, con le associazioni di categoria.

Il Comitato tecnico-scientifico ci ha dato una conferma: i segnali della curva epidemiologica sono incoraggianti. Ci sono evidenti indicazioni che le misure di contenimento sin qui adottate dal Governo stanno dando dei frutti, ma proprio per questo non possiamo vanificare gli sforzi fin qui compiuti.”

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha raccomandato di tenere alta la soglia dell’attenzione anche in questi giorni di festa, per Pasqua come per i ponti del 25 aprile e del 1° maggio.

 

Riaprono librerie, cartolibrerie e negozi per neonati e bambini

La proroga prevista dal Dpcm, appena firmato, vale anche per le attività produttive. L’intenzione è di allentare il primo possibile le misure per far ripartire le attività economiche, ma non ci sono ancora le condizioni perché ciò sia possibile.

Rispetto alle precedenti misure restrittive relative alle attività commerciali, nel Decreto ci sono alcune piccole variazioni, che riguardano parziali riaperture. Con il nuovo Dpcm, a partire dal 14 aprile, sarà consentita l’apertura delle cartolerie, delle librerie e dei negozi di vestiti per bambini e neonati e vengono inserite tra le attività produttive consentite la silvicoltura e l’industria del legno.

 

La fase 2

Giuseppe Conte ha poi ricordato che “il Governo è già al lavoro per programmare la fase 2, non possiamo aspettare che il virus sparisca dal nostro Paese. Il programma – ha dichiarato Conte – poggia su due pilastri: l’istituzione di un Comitato di esperti in materia economica e sociale e il Protocollo per la sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Il Comitato di esperti sarà presieduto da Vittorio Colao e costituito da professionalità diverse, selezionate fra le eccellenze italiane. Il gruppo di esperti dialogherà con il Comitato Tecnico Scientifico, per disegnare un nuovo modello organizzativo. Il Comitato avrà il compito di elaborare e proporre misure necessarie a fronteggiare l’emergenza e per una ripresa graduale nei diversi settori delle attività sociali, economiche e produttive.

Il secondo pilastro è il rafforzamento del Protocollo per la sicurezza nei luoghi di lavoro, già siglato il 14 marzo.

 

 

Fonte: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4447