Una rivoluzione nei servizi demografici

Legge n.183 del 12/11/2011 – Art.15 
Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive. AUTOCERTIFICAZIONE.
Dal 1° gennaio 2012, con l’entrata in vigore dell’art. 15 della legge 183/2011, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e con i Gestori di Pubblici Servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione è una dichiarazione che sostituisce il certificato, ed è obbligatoria nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e con i Gestori di Pubblici Servizi, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, facoltativa nei rapporti con i privati.
Invece la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è una dichiarazione che riguarda stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato oppure relativi ad altri soggetti cui egli abbia diretta conoscenza e renda nel proprio interesse, ad esclusione delle situazioni espressamente previste come dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sostituisce l’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000.
Di conseguenza i certificati anagrafici vanno definitivamente in pensione, almeno per quanto riguarda gli atti e le procedure inerenti le Pubbliche Amministrazioni.
I cittadini che dovranno attestare la propria condizione anagrafica (nascita, stato di famiglia, cittadinanza etc.) dovranno obbligatoriamente avvalersi dell’autocertificazione e tutte le amministrazioni pubbliche (stato, regioni, enti locali, enti gestori di pubblici servizi) saranno obbligate ad accettarle, salvo poi disporre delle facoltà di verifica previste dalla legge.
L’autocertificazione diventa a tutti gli effetti un obbligo e non una mera facoltà discrezionale.
Le certificazioni rilasciate dagli uffici anagrafici comunali potranno ancora essere richieste nell’ambito dei rapporti con soggetti privati (banche, imprese, assicurazioni, società sportive, etc.) ma anche in questi casi sarà possibile far valere l’autocertificazione, previo consenso del soggetto privato richiedente.

REQUISITI:

Essere cittadini Italiani o dell’Unione Europea. .
Può essere presentata anche da cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, nel caso la dichiarazione riguardi stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

COME FARE: .

Il cittadino deve presentare o spedire agli uffici pubblici ed ai gestori di pubblici servizi (Enel, Telecom, Aci, Gestori di Trasporti Pubblici) una dichiarazione personale, su carta semplice, conforme ai modelli allegati, attestante quanto avrebbe dovuto essere contenuto nei certificati.
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare alle Pubbliche Amministrazioni o ai Gestori di Pubblici Servizi deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero anche spedita unitamente a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.
Se deve essere presentata a soggetti privati è necessaria l’autentica della sottoscrizione da fare presso l’Ufficio Anagrafe.

AVVERTENZE:

IL CITTADINO E’ RESPONSABILE DI QUELLO CHE DICHIARA CON L’AUTOCERTIFICAZIONE.
Le amministrazioni ed i privati hanno la potestà di effettuare controlli sulla corrispondenza alla verità delle autocertificazioni. In caso di DICHIARAZIONE FALSA il cittadino viene denunciato all’autorità giudiziaria e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l’autocertificazione.

COSTI

ATTENZIONE: con la dichiarazione sostitutiva di certificazione non si paga l’imposta di bollo (euro 16,00), né i diritti di segreteria.
L’autenticazione della sottoscrizione (solo per le dichiarazioni sostitutive di atto notorio da presentarsi a soggetti privati) è soggetta all’imposta di bollo ed ai diritti di segreteria.

Residenti in 3 giorni

Il Responsabile del Settore “Servizi Demografici”

COMUNICA CHE dal 09/05/2012 la dichiarazione di residenza resa dal cittadino produce effetti giuridici dalla data di presentazione ai sensi della legge 4 apr. 2012 n° 35(di conversione del Decreto-legge 9 feb. 2012, n° 5), e la pratica si perfezione nei 2 giorni lavorativi successivi.
Per la dichiarazione si deve utilizzare esclusivamente l’apposito modulo ministeriale (si può scaricare dal nostro sito – sez. Anagrafe e Stato Civile) , e consegnarlo secondo una delle seguenti modalità:
1) allo sportello
2) fax (CON FIRMA AUTOGRAFA E COPIA DOCUMENTO)
3) raccomandata (CON FIRMA AUTOGRAFA E COPIA DOCUMENTO)
4) telematica, ad una delle seguenti codizioni:
a) dichiarazione sottoscritta con firma digitale;
b) identificazione informatica mediante carta d’identità elettronica;
c) dichiarazione resa tramite pec del dichiarante;
d) dichiarazione con firma autografa e copia del documento tramite posta elettronica semplice.

GLI INDIRIZZI DA UTILIZZARE SONO I SEGUENTI:
-per A/R: P.zza IV novembre, 1 – 65013 Città Sant’Angelo (PE)
-FAX n° 085/9696227
-e-mail: info@comune.cittasantangelo.pe.it
-Pec: comune.cittasantangelo@pec.it

ATTENZIONE: IN CASO DI FALSE DICHIARAZIONI si decade dai benefici acquisiti (e ripristino situazione precedente) e si subiscono le conseguenze penali (ai sensi degli art. 75 e 76 DPR 445/2000).
infine decorsi 45 giorni dalla dichiarazione, entro i quali saranno svolti gli accertamenti, senza alcuna comunicazione all’interessato, opererà l’istituto del silenzio-assenzo, ai sensi dell’art. 20 della Legge 241/90.

Dott. Massimo Cardone

Autocertificazioni

UNA RIVOLUZIONE NEI SERVIZI DEMOGRAFICI:

Legge n.183 del 12/11/2011 – Art.15

Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive. AUTOCERTIFICAZIONE.
Dal 1° gennaio 2012, con l’entrata in vigore dell’art. 15 della legge 183/2011, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e con i Gestori di Pubblici Servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione è una dichiarazione che sostituisce il certificato, ed è obbligatoria nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e con i Gestori di Pubblici Servizi, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, facoltativa nei rapporti con i privati.
Invece la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è una dichiarazione che riguarda stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato oppure relativi ad altri soggetti cui egli abbia diretta conoscenza e renda nel proprio interesse, ad esclusione delle situazioni espressamente previste come dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sostituisce l’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000.
Di conseguenza i certificati anagrafici vanno definitivamente in pensione, almeno per quanto riguarda gli atti e le procedure inerenti le Pubbliche Amministrazioni.
I cittadini che dovranno attestare la propria condizione anagrafica (nascita, stato di famiglia, cittadinanza etc.) dovranno obbligatoriamente avvalersi dell’autocertificazione e tutte le amministrazioni pubbliche (stato, regioni, enti locali, enti gestori di pubblici servizi) saranno obbligate ad accettarle, salvo poi disporre delle facoltà di verifica previste dalla legge.
L’autocertificazione diventa a tutti gli effetti un obbligo e non una mera facoltà discrezionale.
Le certificazioni rilasciate dagli uffici anagrafici comunali potranno ancora essere richieste nell’ambito dei rapporti con soggetti privati (banche, imprese, assicurazioni, società sportive, etc.) ma anche in questi casi sarà possibile far valere l’autocertificazione, previo consenso del soggetto privato richiedente.

REQUISITI:

Essere cittadini Italiani o dell’Unione Europea. .
Può essere presentata anche da cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, nel caso la dichiarazione riguardi stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

COME FARE:

Il cittadino deve presentare o spedire agli uffici pubblici ed ai gestori di pubblici servizi (Enel, Telecom, Aci, Gestori di Trasporti Pubblici) una dichiarazione personale, su carta semplice, conforme ai modelli allegati, attestante quanto avrebbe dovuto essere contenuto nei certificati.
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare alle Pubbliche Amministrazioni o ai Gestori di Pubblici Servizi deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero anche spedita unitamente a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.
Se deve essere presentata a soggetti privati è necessaria l’autentica della sottoscrizione da fare presso l’Ufficio Anagrafe.

AVVERTENZE:

IL CITTADINO E’ RESPONSABILE DI QUELLO CHE DICHIARA CON L’AUTOCERTIFICAZIONE.
Le amministrazioni ed i privati hanno la potestà di effettuare controlli sulla corrispondenza alla verità delle autocertificazioni. In caso di DICHIARAZIONE FALSA il cittadino viene denunciato all’autorità giudiziaria e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l’autocertificazione.

COSTI

ATTENZIONE: con la dichiarazione sostitutiva di certificazione non si paga né l’imposta di bollo (euro 16,00) né i diritti di segreteria.
L’autenticazione della sottoscrizione (solo per le dichiarazioni sostitutive di atto notorio da presentarsi a soggetti privati) è soggetta all’imposta di bollo ed ai diritti di segreteria.

ELENCO POSSIBILI AUTOCERTIFICAZIONI

Sono riportati alcune principali autocertificazioni per gli utenti

 

 

 

Data Inserimento: 13/02/2012
Data Ultima Modifica: 17/05/2012

Carta ID ai Minori di 15 Anni

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
“SERVIZI DEMOGRAFICI”

– Visto l’art. 3 del T.U.L.P.S., di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, da ultimo modificato dall’art. 10 del D.L.

13 maggio 2011, n. 70;

– Vista la circolare del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – n. 15 del 26 maggio 2011;

RENDE NOTO :

CHE E’ CAMBIATA LA NORMATIVA IN MATERIA DI RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITA’;

in particolare:

E’ ORA POSSIBILE IL RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITÀ ANCHE AI MINORI DI ANNI 15, per cui il documento può essere chiesto da tutte le persone aventi la residenza o la dimora nel Comune. Ai non residenti la carta d’identità è rilasciata previa nulla osta del Comune di iscrizione anagrafica. Il nulla osta viene chiesto d’ufficio.
E’ stabilita la seguente validità temporale di tale documento, diversa a secondo dall’età del richiedente:

1) Anni tre se è rilasciata ai minori di anni tre;

2) Anni cinque se rilasciata ai minori di età compresa fra i tre e i diciotto anni;

3) Anni dieci per i maggiori di età.

La carta d’identità deve riportare la firma del titolare che abbia già compiuto il dodicesimo anno di età, fatti salvi i casi di impossibilità a sottoscrivere.
Al fine del rilascio della carta d’identità ai minori, valida per l’espatrio occorre l’assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, oltre che la dichiarazione di assenza dei motivi ostativi all’espatrio.
Per il minore di anni quattordici l’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio nei Paesi consentiti, è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci. E’ opportuno munirsi di un documento comprovante la titolarità della potestà sul minore, ad esempio un certificato di nascita riportante l’indicazione della paternità e maternità.
Se il minore non è accompagnato da un genitore è necessaria una dichiarazione, rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla Questura o dall’Autorità consolare, con indicato il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato.
Ogni altra informazione può essere chiesta a questo Servizio durante l’orario d’ufficio.

Questo avviso, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche nel sito Web istituzionale di questo comune.

Città Sant’Angelo lì 01/06/2011

Il Responsabile del Settore “Servizi Demografici”
Dott. Massimo Cardone