AVVISO PUBBLICO
ART.11 DELLA LEGGE 09.12.1998, N.431 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE A FAVORE DEI CONDUTTORI DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO, IN POSSESSO DEI REQUISITI FISSATI CON DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI DEL 07.06.1999
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
VISTO l’art. 11 della Legge 09.12.1998, n. 431 che:
1) istituisce, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, un fondo nazionale per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione a favore dei conduttori di immobili ad uso abitativo in possesso dei requisiti fissati con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 07.06.1999;
2) disciplina la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, da effettuarsi sulla base di apposita graduatoria comunale ed in relazione alla sussistenza dei seguenti requisiti riferiti al nucleo familiare del richiedente:
- residenza nel Comune;
- reddito annuo imponibile complessivo:
- non superiore a due pensioni minime INPS anno 2021 (pari ad € 13.405,08), rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14%;
- non superiore ad € 15.853,63, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%;
VISTO l’art.1 del Decreto sopra menzionato, il quale stabilisce che, per l’accertamento dei requisiti minimi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, l’ammontare dei redditi da assumere a riferimento è quello risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi ed il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori. Ai fini verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare deve essere resa apposita dichiarazione ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
PRESO ATTO che
- per indicatore del reddito e del reddito annuo convenzionale, a seguito di evoluzione normativa nel settore fiscale, si prendono in considerazione l’Indicatore della Situazione Economica ISE e l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE;
- i limiti di reddito sono i seguenti:
Fascia A: reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ISE), rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime INPS anno 2021 (€ 13.405,08) rispetto al quale l’incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.100,00.
Fascia B: reddito annuo convenzionale complessivo (ISEE) non superiore a € 15.853,63. Il reddito convenzionale (€ 15.853,63) è utile solo al fine di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell’incidenza canone/reddito deve farsi riferimento all’ISE che non deve essere superiore ad € 18.000,00 e rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 2.325,00.
Inoltre se in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o pensione oppure nei casi previsti dal comma 4 dell’art. 2 del D.M. 7.6.1999 (“Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o per altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25 per cento o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 1 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25 per cento” ) l’ISEE viene ridotto automaticamente dal foglio di calcolo regionale del 25% e comunque non superiore a € 15.583,63 €. Le due condizioni non sono cumulabili.
Nel caso di reddito “zero” o inferiore al canone di locazione occorre certificazione dei Servizi Sociali attestante l’assistenza economica da parte dell’Ente o, in alternativa, un’autocertificazione circa la fonte di sostentamento (con l’indicazione dei dati anagrafici e copia del documento di chi fornisce il sostegno economico).
- il D.M. n.218 del 07.2022 stabilisce che i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del reddito di cittadinanza. Lo stesso decreto conferma l’ampliamento dei beneficiari del Fondo (art.1 comma 6 del D.M. 13.07.2022, n.218) anche ai soggetti che hanno avuto una riduzione del reddito causa COVID-19 superiore al 25% e in possesso di un ISEE non superiore a 35.000 €. La riduzione del reddito può essere certificata o attraverso l’ISEE CORRENTE oppure, da un’autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergenza COVID – 19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% o in alternativa dal confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021. Tale riduzione deve essere superiore al 25% e nell’annualità 2022, rispetto all’analogo periodo del 2021; il contributo massimo concedibile è di € 3.100,00.
PREMESSO che ai fini di stabilire il requisito per accedere ai contributi è utilizzato il reddito convenzionale (pari ad € 15.853,63), mentre ai fini dell’incidenza canone/reddito deve farsi riferimento al reddito imponibile.
RENDE NOTO CHE
Tutti gli interessati, residenti nel Comune di Città Sant’Angelo ed in possesso dei requisiti minimi sopra indicati, possono avanzare idonea richiesta al fine di beneficiare dei contributi integrativi previsti per il pagamento dei canoni di locazione, per il tramite delle risorse assegnate alla Regione Abruzzo dal fondo nazionale.
Le domande, da compilarsi su apposito modello disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro e non oltre il 23 settembre 2022, ore 12,30, dovendo gli uffici competenti predisporre i necessari adempimenti istruttori per la trasmissione dei dati alla Regione Abruzzo.
AVVERTENZA: In relazione alle domande incomplete, si richiederà la integrazione nel termine di gg. 5, all’indirizzo e-mail indicato nella domanda di contributo; Decorso inutilmente gg.5 dalla richiesta, l’istanza verrà esclusa dal procedimento.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- attestazione ISEE e DSU in corso di validità;
- dichiarazioni dei redditi di ciascuno dei componenti il nucleo familiare relative al 2021 ed al 2022;
- certificazione comprovante la situazione di handicap (o invalidità superiore al 66%) di componente del nucleo familiare del richiedente rilasciata dall’Azienda U.S.L.;
- copia del/i contratto/i di locazione regolarmente registrato/i, con i dati riferiti alla registrazione ed al canone corrisposto al/i locatore/i nell’anno 2021;
- documentazione attestante lo sfratto esecutivo (se ricorre il caso);
- copia di documento di riconoscimento e titolo di soggiorno valido (quest’ultimo per cittadini di Stato non UE);
- autocertificazione attestante la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero cinque nella medesima Regione (per gli immigrati), come previsto dall’art.11, co.13, L. 06.08.2008, n.133.
Città Sant’Angelo, lì 30.08.2022.
Il Responsabile dei Servizi Sociali
(Dott. Antonino D’Arcangelo)
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