Il presente Avviso è finalizzato ad erogare benefici a sostegno del ruolo di cura e di assistenza dei caregiver familiari che assistono un congiunto non autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé nelle attività della vita quotidiana nell’ambiente domestico, nella vita di relazione e nella mobilità, interagendo con gli operatori che forniscono attività di cura e assistenza.
Beneficiari degli interventi di cui al presente avviso sono i caregiver familiari CONVIVENTI che assistono un congiunto non autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé, che sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 o comunque definito non autosufficiente ai sensi dell’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
Hanno priorità le persone in condizione di disabilità gravissima, così come definita dall’art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2016, n. 280).
Il caregiver è individuato secondo il dettato dell’art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205: “Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado , ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3 , della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Ai fini dell’accesso agli interventi oggetto della presente programmazione, il ruolo di caregiver, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, è attestato dalla persona disabile assistita o di chi ne cura gli interessi e dai Servizio Sociali e/o Sanitari che hanno in carico l’assistito, come risultante dal Progetto personalizzato di assistenza e che comunque sia convivente con il disabile.
Ai fini del sostegno e sollievo del lavoro di cura del caregiver familiare, sono erogabili i seguenti interventi:
1) Assegni di cura per persone in condizione di disabilità grave o gravissima, finalizzati all’assistenza (diretta o indiretta) della persona con grave o gravissima disabilità nel cui Progetto di Assistenza Individualizzato (PAI) sia individuato il caregiver familiare in possesso dei requisiti previsti all’art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205.
Trattasi di trasferimenti economici, da intendersi nei termini di assegno di cura, condizionati alla attivazione di specifiche prestazioni, che possono essere erogate da unità di offerta formali ed esterne al nucleo familiare oppure dal componente del nucleo familiare del disabile individuato quale caregiver familiare. L’effettiva erogazione dei contributi è subordinata alla sottoscrizione di un apposito “Accordo di fiducia” tra la persona assistita ammessa a contributo, o la persona che ne tutela gli interessi, il caregiver familiare e l’ECAD di riferimento in cui siano esplicitate le modalità di assistenza diretta garantite dal Caregiver familiare o, in alternativa, le modalità di acquisizione dell’assistenza indiretta con l’individuazione del fornitore del servizio (è possibile anche l’assunzione dell’onere delle spese per l’assistente personale); l’attribuzione dell’assegno di cura contemplato nel presente Avviso non comporta una contrazione dei servizi già in godimento dalla persona assistita e presenti nel PAI. L’assegno di cura non può essere utilizzato per l’acquisto di beni e servizi a carattere sanitario.
2) Contributi una tantum a favore dei caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali; l’intervento è rivolto ai caregiver familiari delle persone non autosufficienti o con disabilità grave, già valutate dagli Organismi preposti e in lista per l’accesso alle unità di offerta residenziali. Si tratta di un contributo una tantum, erogato direttamente al caregiver a titolo di valorizzazione dell’onere del lavoro di cura prestato, aggravato dal contesto emergenziale che non ne ha consentito l’accesso ai presidi residenziali nei tempi necessari.
3) Sostegni a Programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita. Si tratta di Assegni di cura finalizzati all’acquisto di servizi di cura a favore di persone istituzionalizzate con grave disabilità al fine di facilitare il loro rientro in famiglia e alleggerire l’onere del lavoro di cura del caregiver familiare.
È possibile richiedere solo uno degli interventi di sopra indicati; non si possono erogare a carico del Fondo più interventi che riguardino lo stesso assistito o più interventi di cui beneficia il medesimo caregiver familiare.
1) ASSEGNI DI CURA PER PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVE O GRAVISSIMA
Può avanzare istanza di Assegno di cura la persona, residente in uno dei Comuni dell’ADS n. 16 Metropolitano (Brittoli, Cappelle sul Tavo, Catignano, Cepagatti, Città Sant’Angelo, Civitaquana, Elice, Moscufo, Nocciano, Pianella, Rosciano, Spoltore), non autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé, che sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 o comunque definito non autosufficiente ai sensi dell’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
L’istanza è presentata dal disabile o, in caso di incapacità, dalla persona che ne tutela e cura gli interessi; nell’istanza è individuato il caregiver familiare beneficiario dell’intervento.
Il caregiver familiare deve essere convivente con il disabile.
Hanno priorità le persone in condizione di disabilità gravissima, così come definita dall’art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2016, n. 280).
A pena di esclusione, il caregiver individuato deve possedere i requisiti previsti all’art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205; il caregiver familiare è soggetto attivo nel processo di assistenza informale definito del PAI.
L’entità del beneficio è assegnato in base a quanto stabilito nel successivo articolo 6.
La disabilità gravissima della persona assistita è attestata dalle U. V. M. presso i Distretti Sanitari anche con valutazioni pregresse in caso di compromissioni fisiche/intellettive e funzionali non passibili di miglioramento.
In nessun caso è previsto l’intervento se la persona assistita risulta lungodegente o accolta stabilmente presso strutture residenziali all’atto della richiesta.
Il contributo economico già disposto decade in tutti i casi in cui i competenti Servizi accertino situazioni di carattere personale del caregiver o inerenti alla persona assistita (come ad esempio: decesso, trasferimento, ricovero definitivo, ecc.) che comportino il venir meno dell’attività di sostegno familiare domiciliare (assistenza diretta) previsto nel progetto personalizzato.
NON POSSONO ESSERE BENEFICIARI DEL FONDO IN QUESTIONE I SEGUENTI SOGGETTI:
i genitori caregiver dei minori con malattia rara e disabilità gravissima beneficiari del contributo anno 2021 ex DGR 687 del 02.11.2021 (limitatamente ad eventuali contributi afferenti il presente Fondo da percepire nell’anno solare 2022);
i caregiver dei soggetti assegnatari del contributo per la Vita Indipendente di cui alla L. R. 57/2012 annualità 2021 o di interventi analoghi attuati con fondi nazionali (ad. es. Progetti Sperimentali di Vita indipendente finanziati con Fondi ministeriali) ;
i caregiver dei soggetti già assegnatari dell’Assegno disabilità gravissima o similari contributi economici per importi pari o superiori a complessivi € 1.200,00 mensili, nel cui Contratto di fiducia gli stessi risultano individuati quali assistenti personali;
i caregiver in costanza di fruizione del congedo straordinario annuale/biennale retribuito per l’assistenza della persona disabile;
non esistenza in vita, all’atto della presentazione della domanda, della persona assistita.
2) Contributo una tantum a favore dei caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali
I Caregiver familiari (come individuati all’art. 1, comma 255, della L. n. 205/2017), conviventi delle persone beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L.508/1988 oppure definite non autosufficienti ai sensi dell’allegato 3 del DPCM n. 159/2013 e a cui è riconosciuta la rispettiva indennità, che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali e che risultino in lista di attesa per l’accesso alle strutture residenziali, possono avanzare istanza per ottenere un contributo una tantum, pari ad € 500,00 a titolo di valorizzazione dell’onere del lavoro di cura prestato; la richiesta deve essere supportata dalla seguente documentazione:
Attestazione UVM, o di altri Organismi sociosanitari autorizzati, di avvenuta valutazione della persona assistita con espresso parere positivo all’inserimento in struttura;
Certificazione da parte della struttura di impossibilità di accesso a causa delle disposizioni normative inerenti la situazione di emergenza sanitaria;
Attestazione dei servizi sociosanitari circa il ruolo di caregiver familiare ricoperto dalla persona che avanza la richiesta di beneficio nel processo di cura della persona assistita.
La richiesta deve essere presentata dal caregiver familiare che deve essere convivente con il disabile e l’assistito deve risiedere in uno dei Comuni dell’ADS 16 Metropolitano specificati in precedenza.
Le risorse assegnate al presente intervento sono specificate nel successivo art. 6. In caso di risorse insufficienti a soddisfare la domanda, le eventuali graduatorie verranno formulate sulla base dell’ISEE ordinario del care giver, dando priorità alle istanze con i valori ISEE più bassi.
3) Contributo una tantum a favore dei caregiver finalizzato alla de istituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.
I caregiver familiari (come individuati all’art. 1, comma 255, della L. n. 205/2017) possono avanzare richiesta di Assegno di cura finalizzato all’acquisto di servizi di cura a favore del disabile assistito che rientra nella casa familiare a seguito di de istituzionalizzazione; la finalità è l’alleggerimento del lavoro di cura e il sostegno del benessere psicofisico del caregiver familiare in costanza di convivenza con la persona disabile.
La richiesta deve essere presentata dal caregiver familiare che deve essere residente in uno dei Comuni dell’ADS 16 Metropolitano specificati in precedenza.
Sono erogabili Voucher per l’acquisto di servizi o, in alternativa, per servizi di assistenza diretta garantita dal caregiver il cui costo sia pari all’importo del contributo attribuito.
Le risorse assegnate al presente intervento sono specificate nel successivo art. 6. In caso di risorse insufficienti a soddisfare la domanda, le eventuali graduatorie verranno formulate sulla base dell’ISEE ordinario del care giver, dando priorità alle istanze con i valori ISEE più bassi.
Per la tipologia dell’intervento è necessario un Progetto Assistenziale Individualizzato che programmi la de istituzionalizzazione in cui siano ricompresi tutti gli interventi necessari al reinserimento della persona disabile nella casa familiare.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati, in possesso dei requisiti indicati all’art. 2 del presente avviso, potranno presentare istanza utilizzando uno dei modelli di domanda allegati in base alla tipologia di intervento richiesto.
All’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
per la generalità delle istanze (art.4, punti 1, 2, 3):
fotocopia documento di identità in corso di validità, caregiver e familiare assistito;
titoli di soggiorno laddove ricorre il caso;
certificazione di disabilità del componente il nucleo familiare che versa in stato di disabilità assistito dal caregiver familiare;
per le istanze relative al contributo una tantum (art. 4, punto 2):
attestazione UVM, o di altri Organismi sociosanitari autorizzati, di avvenuta valutazione della persona assistita con espresso parere positivo all’inserimento in struttura;
certificazione da parte della struttura di impossibilità di accesso a causa delle disposizioni normative inerenti la situazione di emergenza sanitaria;
certificazione ISEE ordinario del care giver in corso di validità;
attestazione dei servizi sociosanitari circa il ruolo di caregiver familiare ricoperto dalla persona che avanza la richiesta di beneficio nel processo di cura della persona assistita.
per le istanze relative alla de istituzionalizzazione (art. 4, punto 3):
certificazione ISEE ordinario del care giver in corso di validità;
dichiarazione di impegno da parte del caregiver ad attivare l’iter per la predisposizione del Progetto Assistenziale Individualizzato finalizzato alla de istituzionalizzazione della persona assistita che potrà dare luogo alla concessione del contributo economico.
Le richieste vanno presentate mediante apposito modello di domanda disponibile presso il Servizio di Segretariato Sociale del Comune di residenza o sul sito istituzionale dei Comuni dell’ADS n. 16 Metropolitano.
L’istanza deve pervenire al protocollo generale del Comune di Spoltore entro e non oltre il 31 agosto 2023 mediante:
invio PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it;
consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Spoltore: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 – il martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.30 alle 17.00.
DOTAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI – ATTIVITA’ ISTRUTTORIA – ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI
6.1 – La dotazione finanziaria complessiva è pari ad € 49.067,20, assegnato ai vari interventi come segue:
per le istanze relative al contributo per assegni di cura per persone in condizione di disabilità grave o gravissima(art. 4 punto 1) – € 33.067,20
per le istanze relative al contributo una tantum (art. 4, punto 2) – € 8.000,00
per le istanze relative alla de istituzionalizzazione (art. 4, punto 3) – € 8.000,00
In caso di economie riscontrate nei vari interventi lo stesso viene assegnato all’intervento con maggiori richieste pervenute.
6.2 – Attività istruttoria
A. Verifica dell’ammissibilità formale;
B. Verifica e valutazione da parte dell’Unità di Valutazione Multidimensionale;
C. Predisposizione graduatoria degli aventi diritto con relativo importo;
D. Sottoscrizione Accordo di fiducia;
E. Liquidazione.
L’assegno spettante verrà liquidato previa erogazione, da parte della Regione, dei relativi fondi.
6.3 – Modalità di calcolo del beneficio
6.3.1 – Per le istanze relative al contributo per assegni di cura per persone in condizione di disabilità gravissima(art. 4 punto 1).
L’entità dell’assegno di cura è pari ad € 500,00.
Hanno priorità le persone in condizione di disabilità gravissima, così come definita dall’art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2016, n. 280) e in caso di insufficienza del budget a soddisfare le istanze pervenute si procederà a stilare una graduatoria in base alla valutazione del peso assistenziale da parte dell’UVM competente, a parità di peso assistenziale verrà considerata la data di protocollo dell’istanza dando priorità alle domande in ordine di arrivo.
In caso di avanzo di budget verrà elargito l’assegno di cura anche ai care giver che assistono persone disabili non in situazione di gravità mediante predisposizione di una graduatoria che tenga conto dell’ISEE ordinario del care giver, a parità di ISEE verrà considerata la data di protocollo dell’istanza dando priorità alle domande in ordine di arrivo.
6.3.2 – Per le istanze relative al contributo una tantum (art. 4, punto 2)
Contributo una tantum, pari ad € 500,00 a titolo di valorizzazione dell’onere del lavoro di cura prestato.
In caso di risorse insufficienti a soddisfare tutte le domande, la graduatoria verrà formulata sulla base dell’ISEE ordinario del care giver della persona assistita, dando priorità alle istanze con i valori ISEE più bassi.
A parità di posizione nelle graduatorie, verrà considerata la data di protocollo dell’istanza dando priorità alle domande in ordine di arrivo.
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6.3.3 – Per le istanze relative alla de istituzionalizzazione (art. 4, punto 3).
Contributo una tantum, pari ad € 500,00 a titolo di valorizzazione dell’onere del lavoro di cura prestato.
In caso di risorse insufficienti a soddisfare tutte le domande, la graduatoria verrà formulata sulla base dell’ISEE ordinario del care giver della persona assistita, dando priorità alle istanze con i valori ISEE più bassi.
A parità di posizione nelle graduatorie, verrà considerata la data di protocollo dell’istanza dando priorità alle domande in ordine di arrivo.
Il Trattamento dei dati personali degli utenti verrà effettuato, in conformità con il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali del Comune di Spoltore e con la coerente normativa nazionale vigente; esso verrà effettuato esclusivamente per le finalità previste dalla normativa vigente in materia di servizi comunali alla persona e socio-educativi, con particolare riferimento all’organizzazione degli interventi di cui al presente avviso.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per accedere al servizio e l’eventuale rifiuto al trattamento comporterà il venir meno della possibilità di beneficiarne. In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento e del Responsabile esterno indicato, contattando rispettivamente il Responsabile della Protezione dati del Comune, all’indirizzo mail rpd@comune.spoltore.pe.it. Prima di sottoscrivere il modulo di domanda l’utente voglia prendere visione dell’informativa completa sul trattamento che, per quanto concerne il titolare è reperibile sul sito web del Comune di Spoltore, all’indirizzo www.comune.spoltore.pe.it.
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Silvia Di Giosaffatte.
modulo assegno di cura aggiornato
modello domanda una tantum o deistituzionalizzazione
avviso pubblico 2023 a valere su fondi 2021