FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA – ANNUALITA’ 2018 – 2019

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE PERSONE RESIDENTI NEL COMUNE DI CITTA’ SANT’ANGELO

  1. Interventi
    • La programmazione del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza, (indicato in seguito con la sigla FNNA) prevede la realizzazione di diversi interventi tra cui:
  • assegno in favore di persone in condizione di disabilità gravissima, di cui all’art. 3 del D.M. del 26.09.2016, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da S.L.A. e delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal Morbo di Alzheimer,
  • assegno di cura a favore di persone non autosufficienti senza limite di età in possesso di certificazione di invalidità pari al 100% con indennità di accompagnamento.
    • – L’utente interessato ai suddetti interventi dovrà presentare due domande distinte, una per l’annualità 2018 del FNNA e una per l’annualità 2019.

Le richieste pervenute, relative all’annualità 2018, verranno immediatamente istruite essendo state le linee di indirizzo di tale annualità già approvate dalla Regione Abruzzo, successivamente verranno istruite le richieste pervenute per l’annualità 2019, in modo da avere già l’elenco degli aventi diritto all’attribuzione del finanziamento- annualità 2019;

  1. Assegno in favore di persone in condizione di disabilità gravissima.

2.1 – L’intervento si concretizza mediante l’erogazione di un Assegno, fino alla concorrenza del budget disponibile e graduato in base a quanto specificato nel successivo punto 6, in favore di persone in condizione di disabilità gravissima, di cui all’art. 3 D.M. 26/09/2016, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da S.L.A. e delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal Morbo di Alzheimer, che dovrà essere certificata dall’Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.) di competenza.

2.2 – L’intervento è subordinato alla disponibilità del nucleo familiare ad assicurare la permanenza della persona in condizione di disabilità gravissima nel proprio domicilio evitando ricoveri impropri.

2.3 – Le richieste, a seguito di valutazione positiva dell’UVM, saranno ammesse al contributo, il cui importo verrà determinato, nei limiti del budget disponibile, in base a quanto specificato nel punto 6. del presente avviso.

2.4 – L’art. 3, comma 2, del D.M. 26/09/2016 recita:

“Versano in condizione di disabilità gravissima le persone beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:

  1. persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<=10;
  2. persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
  3. persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS)>=4;
  4. persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
  5. persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;
  6. persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall’epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell’orecchio migliore;
  7. persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
  8. persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) <= 8;
  9. ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.”

2.5 – L’Assegno in favore di persone in condizione di disabilità gravissima, di cui all’art. 3 D.M. 26.09.2016, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da S.L.A. e delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal Morbo di Alzheimer è incompatibile con:

assegno di cura, erogazione del contributo previsto dalla L.R. n. 57/2012, altre prestazioni economiche di carattere nazionale e regionale aventi le medesime finalità (es. il sostegno economico al care giver per l’assistenza a minori in età pediatrica affetti da malattie rare).

  1. Assegno di cura a favore di persone non autosufficienti

3.1 – L’intervento, riservato a persone non autosufficienti senza limite di età in possesso di certificazione di invalidità pari al 100% con indennità di accompagnamento, si concretizza con l’erogazione di un Assegno di Cura.

3.2 – L’intervento è subordinato alla disponibilità del nucleo familiare ad assicurare la permanenza della persona in condizione di non autosufficienza nel proprio domicilio.

3.3 – Le richieste, a seguito di valutazione positiva dell’UVM, saranno ammesse al contributo, il cui importo verrà determinato, nei limiti del budget disponibile, in base a quanto specificato nel punto 6. del presente avviso.

3.4 – L’Assegno di cura è incompatibile con:

assegno disabilità gravissima e SLA, assegno Vita Autonoma, contributo previsto dalla L.R. n. 57/2012, altre prestazioni economiche di carattere nazionale e regionale aventi le medesime finalità (es. il sostegno economico al care giver per l’assistenza a minori in età pediatrica affetti da malattie rare).

4.Modalità presentazione delle domande

4.1 – Le richieste vanno presentate mediante apposito modello di domanda, disponibile presso il Servizio di Segretariato Sociale del Comune o sul sito istituzionale del Comune di Città Sant’Angelo www.comune.cittasantangelo.pe.it.

4.2 – Le istanze devono pervenire al protocollo generale del Comune di Città Sant’Angelo, entro il 04.11.2019 se relative al 2018, entro il 31.12.2019 se relative al 2019, mediante:

  • invio PEC all’indirizzo: comune.cittasantangelo@pec.it;
  • consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Città Sant’Angelo: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.30 – il Martedì e Giovedì dalle ore 8.00 alle 17.30.

 

5. Modalità di assegnazione del beneficio

5.1 – Per tutti gli utenti certificati positivamente dall’UVM verrà garantito l’accesso al beneficio graduato in base alla valutazione del grado di intensità del bisogno socio-assistenziale della persona effettuata dall’UVM.

6. Trattamento dei dati personali

6.1 – Il Trattamento dei dati personali degli utenti verrà effettuato, in conformità con il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali del Comune di Città Sant’Angelo e con la coerente normativa nazionale vigente; esso verrà effettuato esclusivamente per le finalità previste dalla normativa vigente in materia di servizi comunali alla persona e socio-educativi, con particolare riferimento all’organizzazione del Progetto Piano degli interventi per la non autosufficienza. Il conferimento dei dati è obbligatorio per accedere al servizio e l’eventuale rifiuto al trattamento comporterà il venir meno della possibilità di beneficiarne.

 

Città Sant’Angelo, lì 09.10.2019

 

Il Responsabile dei Servizi Sociali

(Dott. Antonino D’Arcangelo)

Avviso FNNA 2018_2019

Modulo richiesta FNNA 2018_2019