OBBLIGO DI ISCRIZIONE NELLE LISTE DI LEVA
IL SINDACO
Visto l’art. 1932 del D. Lgs. 15-3-2010, n. 66 – Codice dell’ordinamento militare;
NOTIFICA
che sono in corso le operazioni per la formazione della lista di leva, relativa ai giovani che compiranno il 17° anno di età nel corso dell’anno, secondo il seguente calendario:
a) nel mese di gennaio, il Sindaco curerà l’iscrizione nella lista di leva dei giovani che siano legalmente domiciliati nel Comune ai sensi dell’art. 1933 del D. Lgs. n. 66/2010;
b) il 1° febbraio verrà pubblicato per 15 giorni l’elenco degli iscritti;
c) nel corso dello stesso mese di febbraio e di marzo, la lista verrà aggiornata con le nuove iscrizioni o cancellazioni che si rendessero necessarie, per l’invio definitivo al competente organo militare entro il 10 aprile.
I giovani interessati hanno il dovere di farsi inserire nella lista di leva qualora vi fossero stati omessi; i loro genitori o tutori hanno l’obbligo di curare che l’iscrizione avvenga regolarmente.
Ogni ulteriore notizia in merito potrà essere ottenuta presso l’Ufficio Leva Comunale.
Questo manifesto, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, Legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche nel sito Web di questo Comune, accessibile al pubblico.
ART. 1932 – D. Lgs. N. 66/2010 –ISCRIZIONE NELLE LISTE DI LEVA
Il 1^ gennaio di ogni anno il Sindaco di ciascun comune, quale ufficiale di governo ai sensi degli articoli 14 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con apposito manifesto, rende noto:
a) ai giovani di sesso maschile che nell’anno stesso compiono il diciassettesimo anno di età, il dovere di farsi inserire nella lista di leva del Comune in cui sono legalmente domiciliati;
b) ai genitori e tutori dei giovani di cui alla lettera a), l’obbligo di curare l’iscrizione nella lista di leva.
Le informazioni sugli obblighi di iscrizione nelle liste di leva possono essere diffuse dalle amministrazioni comunali, oltre che con apposito manifesto, anche attraverso altri idonei mezzi di divulgazione.
La divulgazione delle informazioni suddette mediante manifesto o altri idonei mezzi di divulgazione equivale ad avviso di avvio del procedimento di iscrizione nelle liste di leva.
ART. 1933 – D. Lgs. n. 66/2010 – DOMICILIO LEGALE
Sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:
a) i giovani dei quali il padre, o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l’ultimo domicilio nel Comune;
b) i giovani coniugati, il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel Comune, salvo che giustifichino di aver legale domicilio in altro Comune;
c) i giovani coniugati domiciliati nel Comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia domicilio altrove;
d) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
e) i giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi di cui alle precedenti lettere da a) a d), non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune.
Agli effetti della iscrizione nelle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato o dimorante all’estero il Comune dove egli o la sua famiglia furono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di siffatta designazione, il Comune di Roma.
Allegati: