ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 56 del 6 maggio 2020
Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Disposizioni per esercizi commerciali, attività artigiane, mercati, acconciatori, estetisti, tatuatori/piercer e centri benessere, manutenzione camper.
ORDINA
per tutte le motivazioni e considerazioni espresse in premessa e che formano parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, al fine di contenere e contrastare la diffusione di Covid-19 in linea con le restrizioni fissate a livello nazionale,
1) che, dal 6 maggio 2020 al 17 maggio 2020, è consentita l’apertura, dal lunedì al sabato e nei giorni di festa patronale, con orario dalle 07.00 alle 21.00, delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all’Allegato 1 del D.P.C.M. 26 aprile 2020, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche se ricompresi nei centri commerciali;
2) che negli esercizi di cui al precedente punto 1) non sono ricomprese le edicole, le farmacie e le parafarmacie che possono rimanere aperte anche nei giorni festivi, secondo gli specifici orari, anche notturni, già in vigore;
3) che, dal 6 maggio 2020 al 17 maggio 2020, l’attività di produzione e commercializzazione di pasta fresca, di commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti sono consentite anche la domenica e nei giorni di festa patronale, con orario dalle 08.00 alle 14.00;
4) che, dal 6 maggio 2020 al 17 maggio 2020, le attività dei servizi di ristorazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite con consegna a domicilio e con asporto di cibo cucinato e bevande:
a) previa ordinazione on-line, telefonica o tramite app;
b) garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all’esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce;
5) che, dal 6 maggio 2020 al 17 maggio 2020, la vendita per asporto è consentita, anche senza previa prenotazione, per cibo pronto come pure per caffè, cappuccini o altre bevande, ferma restando la possibilità di consegna a domicilio che gli esercizi commerciali possono sempre effettuare ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera aa) del D.P.C.M. 26 aprile 2020;
6) che è fatto divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
7) che le attività commerciali al dettaglio oggetto dei punti 4), 5) e 6) dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, n. 54 del 3 maggio 2020, sono solo quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all’Allegato 1 del D.P.C.M. 26 aprile 2020, non essendo consentite altre attività di commercio al dettaglio al di fuori di quelle indicate nel predetto elenco;
8) che, nei comuni nei quali il mercato settimanale si svolge in giorni festivi e nei giorni di festa patronale, ne è consentito lo svolgimento, nel rispetto delle indicazioni contenute nell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, n. 54 del 3 maggio 2020;
9) che le attività consentite nei mercati di cui all’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, n. 54 del 3 maggio 2020 (punti 4, 5 e 6) sono quelle dirette alla vendita dei soli generi alimentari e dei prodotti agricoli;
10) che, dal 18 maggio 2020, sono consentite le attività di tutte le imprese artigiane, a condizione che:
a) siano iscritte all’albo di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443 e alla L.R. 30 ottobre 2009, n. 23;
b) non siano in modalità aperta al pubblico, ma che le consegne delle forniture e dei prodotti avvenga, previo appuntamento, assicurandosi che il tempo di permanenza dei clienti o dei fornitori sia quello strettamente necessario alla consegna della merce e/o dei documenti di trasporto;
c) il lavoro venga svolto esclusivamente dal titolare, dai collaboratori familiari o soci partecipanti all’attività, senza la presenza di dipendenti;
d) l’attività venga svolta con la presenza, all’interno dei locali, di una sola persona (titolare, collaboratore familiare o socio partecipante). La presenza di più di una persona è consentita solo nel caso di conviventi;
e) sia effettuata, previamente alla riapertura delle attività, la sanificazione dei locali e, nel caso in cui nel medesimo locale l’attività venga svolta da più persone, sia rispettato il distanziamento sociale delle postazioni di lavoro e sia adottato l’uso di mascherine e guanti;
f) la sanificazione avvenga con cadenza giornaliera;
11) che, a far data dal 18 maggio 2020, è consentito l’esercizio delle attività di acconciatori, estetisti, tatuatori/piercer e dei centri benessere, a condizione che vengano rispettate le misure indicate negli Allegati 1) e 2) alla presente Ordinanza, che ne fanno parte integrante;
12) che gli artigiani che svolgono le attività di acconciatori, estetisti, tatuatori/piercer e dei centri benessere sono sottoposti agli obblighi dei predetti Allegati 1) e 2) e non agli obblighi indicati nel precedente punto 10);
13) che è consentita la manutenzione dei camper, dei caravan e delle roulotte. È, invece, esclusa ogni attività ludico ricreativa tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: picnic, barbecue, etc.;
14) che, ad integrazione di quanto previsto nell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, n. 54 del 3 maggio 2020 con riferimento ai mercati coperti e scoperti, qualora, per ragioni logistiche, le misure indicate ai punti 4) e 6) della predetta ordinanza non siano applicabili, ovvero non consentano una gestione funzionale delle aree mercatali, il sindaco, con propria motivata ordinanza, disciplina le diverse modalità organizzative del mercato, tali da garantire in ogni caso il distanziamento interpersonale e l’utilizzo obbligatorio di guanti e mascherine;
15) che per tutti gli esercizi commerciali individuati dalla presente Ordinanza resta ferma l’osservanza delle misure di cui all’Allegato 5 del D.P.C.M. 26 aprile 2020;
16) che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva per gli adempimenti di legge e viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti competenti per territorio.
Ordinanza completa con allegati: