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Consulta l'avviso e la documentazione allegata.
Avviso di procedura comparativa, per l’affidamento di un incarico professionale di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, di un esperto tecnico, ai sensi dell’art. 1, comma 179 bis, legge n. 178/2020 per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Il responsabile del procedimento:
VISTO l’art. 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2021) che ha disposto:
• al comma 179 «a decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di garantire la definizione e l’attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione Europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente e con oneri a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla deliberazione CIPE n. 46/2016, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020, in applicazione dell’art. 242, commi 2 e 5 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, che, nell’ambito di tali interventi, rivestono ruoli di coordinamento nazionale e le autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a trentasei mesi, personale non dirigenziale in possesso delle correlate professionalità, nel limite massimo di 2800 unità ed entro la spesa massima di 126 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023»;
• al comma 180 «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2021, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del Sud e la Coesione Territoriale di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del D.lgs. n. 281/97, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale operato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, sono ripartite tra le amministrazioni interessate le risorse finanziarie e il personale di cui al comma 179, individuandone i profili professionali e le categorie»;
• al comma 181 «il reclutamento è effettuato mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami, organizzati dal Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell’art. 4, comma 3-quinquies, del D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013 e dell’art. 35, comma 5 del D.lgs. n. 165/2001, con le modalità di cui all’art. 3, comma 6, della legge n. 56/2019»;
• al comma 182 «l’Agenzia per la Coesione Territoriale svolge il monitoraggio sulla corrispondenza delle attività svolte dai soggetti di cui al comma 179 agli scopi e agli obiettivi dei relativi programmi operativi complementari»;
• al comma 183 «le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, nel rispetto della programmazione triennale di fabbisogno, nonché nel limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato, previo espletamento della procedura di cui all’art. 35, comma 4 del D.lgs. n. 165/2001, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per l’assunzione di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, relativamente a figure professionali con competenze coerenti con le finalità di cui ai commi 179 e 180: a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 50 per cento di quelli messi a concorso, in favore dei titolari di contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 179 che, alla data di pubblicazione dei bandi, abbiano maturato ventiquattro mesi di servizio alle
dipendenze dell’amministrazione che emana il bando; b) per titoli, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza professionale maturata del personale di cui alla lettera a), ed esami»;
• al comma 184 «l’Agenzia per la Coesione Territoriale provvede alla attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 179 a 183 nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
DATO ATTO CHE, in attuazione della normativa sopra richiamata, sono state avviate:
• una procedura per la selezione e l’assunzione di 2.800 tecnici specializzati nelle amministrazioni del Mezzogiorno (Autorità di Gestione dei PO regionali, Province, Città Metropolitane, Comuni e Comuni delle aggregazioni individuate), con il bando del concorso pubblico, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 27 del 6 aprile 2021 e modificato con successivo provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 46 del 11 giugno 2021;
• una seconda procedura per la selezione e l’assunzione di 2.022 tecnici specializzati nelle amministrazioni del Mezzogiorno (Autorità di Gestione dei PO regionali, Province, Città Metropolitane, Comuni e Comuni delle aggregazioni individuate) con il bando del concorso pubblico, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 82 del 15 ottobre 2021.
DATO ATTO CHE:
• l’Agenzia per la Coesione Territoriale assegnava al Comune le risorse per la stipula di un contratto di collaborazione ex art. 7, commi 6 e 6 bis del D.lgs. n. 165/2001 con un professionista per l’espletamento di funzioni tecniche nell’ambito degli interventi del PNRR;
• nello specifico, l’unità da selezionare, avuto riguardo alle linee guida a tal fine predisposte dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, dovrà essere in possesso di professionalità analoga a quella del personale non reclutato e, nello specifico di specialista tecnico (FT), per un budget di spesa complessiva assegnato, pari ad € 115.098,69 nel triennio.
RITENUTO necessario attivare il supporto di che trattasi per l’avvio e l’attuazione degli interventi del PNRR, dedicata specificatamente alle funzioni tecniche (FT) nell’ambito degli interventi di che trattasi.
VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 15 settembre 2022, adottato previa intesa in Conferenza unificata del 14 settembre 2022 (Decreto registrato alla Corte dei conti il 9/11/2022 n. 2812), con cui venivano disciplinate le modalità di utilizzo del portale unico del reclutamento da parte delle Regioni e degli enti locali, ai sensi dell’art. 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale all’articolo 1, commi 2 e 3 si prevede che: 2. Le istruzioni operative per l’accesso al Portale e per l’utilizzo delle relative funzionalità saranno definite dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri d’intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con ANCI e UPI, da concludersi con esito positivo entro il 31 dicembre 2022. 3. In fase di prima applicazione, e comunque non oltre sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, comunque non oltre il 31 maggio 2023, le regioni e gli enti locali possono continuare ad utilizzare anche i propri portali eventualmente già in uso. L’articolo 2, comma 1, lettera a), ultimo capoverso, sempre del medesimo Decreto, prevede che: Resta fermo quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, secondo cui, al fine di rafforzare la propria capacità amministrativa, per il conferimento di incarichi professionali le amministrazioni, con riferimento a procedure da avviare e già avviate, possono ricorrere al Portale.
VERIFICATA la possibilità, conseguentemente, di procedere a dare pubblicità all’avviso pubblico per il tramite del proprio portale (sezione home page, sezione amministrazione trasparente e sezione albo pretorio on line), in mancanza di piena operatività e funzionalità del portale unico del reclutamento;
RENDE NOTO
Art. 1 – Oggetto dell’incarico e requisiti professionali
Il presente Avviso, non vincolante per questo Ente, ha ad oggetto la selezione di n. 1 esperto, in funzioni tecniche per l’attuazione degli interventi ricadenti nel PNRR, al quale verrà conferito un incarico di lavoro di natura autonoma a mezzo di valutazione comparativa, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La durata del contratto di lavoro autonomo, che verrà stipulato secondo il modello fornito dall’Agenzia di Coesione territoriale, necessario alla realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, è pari a 36 mesi che decorrono dalla sottoscrizione del contratto stesso.
L’incaricato/a dovrà svolgere la propria attività, ai sensi degli artt. 2222-2229 e ss. del Codice civile, senza vincolo di subordinazione. La prestazione dovrà essere svolta autonomamente, in raccordo con il Responsabile del Settore tecnico, al quale competerà fornire le relative direttive.
Art. 2 – Requisiti di partecipazione
Per partecipare alla selezione i candidati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità, così come indicati nella domanda di partecipazione:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea (ad eccezione delle ipotesi di cui all’art. 38 del d. Lgs. n. 165/2001;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d) non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea in architettura e/o ingegneria civile vecchio ordinamento o magistrale o specialistica (DL, LM, LS, esclusa quella triennale);
f) essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di architetto e/o ingegnere;
g) iscrizione all’albo degli ingegneri o degli architetti da almeno tre anni.
Ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. n. 165/2001, possono inoltre partecipare i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i loro familiari, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure i cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione e devono persistere, inoltre, al momento dell’eventuale contrattualizzazione del rapporto di lavoro. Devono essere dichiarati i requisiti solo se documentabili, anche ai fini dei controlli successivi. La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo, nonché di conoscenza ed accettazione delle norme, condizioni e prescrizioni dettate nel presente Avviso e in tutta la documentazione allegata. Il presente Avviso e la successiva selezione non impegnano in alcun modo il Comune al conferimento degli incarichi, e quest’ultimo si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la selezione, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto.
L’esito positivo della selezione e l’utile inserimento in graduatoria non generano in alcun modo obbligo di conferimento dell’incarico da parte del Comune.
Art. 3 – Presentazione della candidatura e contenuto della domanda e dei relativi allegati
La domanda di partecipazione alla selezione, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, deve essere presentata a far data dalla pubblicazione del presente avviso e deve rispettare, pena l’esclusione, le prescrizioni e le modalità di trasmissione di seguito riportate:
• essere sottoscritta con firma autografa sull’ultima pagina (con firma per esteso e leggibile), successivamente scansionata in formato .pdf in un unico file. È possibile la presentazione della domanda firmata digitalmente;
• essere trasmessa in formato pdf in un unico file. Sono escluse le domande che perverranno in diverso formato elettronico (es. jpeg);
• essere corredata degli allegati che devono rispettare le caratteristiche di seguito indicate:
➢ curriculum vitae (CV) in formato europeo, scansionato in formato PDF, deve essere trasmesso in un unico file separato dalla domanda e dal documento di identità. Nel CV devono risultare le esperienze professionali nonché tutti gli elementi utili alla valutazione delle competenze ed esperienze specifiche richieste e i titoli di cui all’art. 5 del presente Avviso e devono essere coerenti e riconducibili al profilo per il quale si presenta la domanda. Gli elementi oggetto di valutazione devono essere documentabili ai fini dei successi controlli di cui all’art. 4 del presente Avviso. La documentazione probante sarà successivamente richiesta dall’Amministrazione, non essendo necessario allegarla nella fase di presentazione della domanda. Il curriculum vitae, in lingua italiana, datato e sottoscritto all’ultima pagina con firma autografa (con firma per esteso e leggibile), o con firma digitale, deve essere redatto rispettando gli standard del formato europeo (formato europeo tradizionale o formato Europass e in formato pdf in un unico file.) Deve inoltre riportare “l’autorizzazione al trattamento dei dati personali sensi del D.lgs. n. 196/2003 e la dichiarazione di veridicità dei dati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000”;
➢ copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, trasmesso in formato pdf in un unico file separato dalla domanda e dal CV.
I candidati devono autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni. La trasmissione della domanda di partecipazione, del CV e del documento di identità, ciascuno di essi in PDF, deve avvenire solo in formato elettronico tramite posta elettronica certificata (PEC) – a mezzo di una unica posta elettronica certificata (PEC) contenente i 3 file separati. L’oggetto della PEC deve riportare la dicitura: “Avviso esperto in funzioni tecniche – PNRR” La domanda deve pervenire dal candidato mediante la propria casella di posta elettronica certificata secondo le vigenti disposizioni (art. 65 D.lgs. n. 82/2005) ossia da PEC la cui titolarità sia associata all’identità del candidato. La domanda deve pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 19 dicembre 2022.
Ai fini dell’ammissibilità fa fede l’orario di ricezione della domanda di partecipazione. La mancanza di un allegato nonché la non conformità alle caratteristiche richieste comporta l’esclusione della domanda. Non saranno prese in considerazione le domande/documentazioni sostitutive, aggiuntive o integrative che perverranno al Comune oltre il termine fissato per la ricezione delle domande o secondo modalità diverse da quella descritta nei precedenti commi o che dovessero risultare incomplete. Il Comune, inoltre, non risponde di eventuali ritardi e/o disguidi, erronee comunicazioni, quale ne sia la causa o comunque imputabili al candidato o a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, in ordine alle domande e/o documenti pervenuti oltre il predetto termine. Il recapito che il candidato elegge ai fini della procedura è quello della posta elettronica certificata (PEC) da cui perviene la domanda di partecipazione. Ogni sua eventuale variazione deve essere comunicata tempestivamente. In caso di irreperibilità del candidato per fatto non imputabile al Comune (a causa, per esempio, della disattivazione dell’account di PEC e/o di casella elettronica piena o non funzionante, etc.), le comunicazioni si intendono regolarmente effettuate.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo, nonché di conoscenza e accettazione delle norme, condizioni e prescrizioni dettate nel presente Avviso e in tutta la documentazione allegata.
Art. 4 – Procedura comparativa
Il Comune, scaduti i termini per la presentazione della domanda, provvede a verificare che le domande siano pervenute entro i termini e con le modalità stabilite all’ art. 3 del presente Avviso.
Ai fini della verifica di cui al precedente comma, costituiscono cause di inammissibilità:
1) la presentazione della domanda redatta secondo uno schema diverso da quello messo a disposizione dal Comune. Le dichiarazioni vanno sempre rese, anche se negative;
2) la mancanza della firma del candidato sulla domanda (fatto salvo il caso in cui la domanda venga firmata digitalmente);
3) la mancanza del curriculum vitae e/o del documento di identità;
4) la presentazione della domanda oltre il termine fissato dal presente Avviso;
5) la trasmissione della domanda e degli allegati, all’indirizzo PEC (comune.cittasantangelo@pec.it), con un mezzo diverso dalla PEC;
6) essere collocato in quiescenza alla data di pubblicazione dell’Avviso.
La verifica dei requisiti e la valutazione delle candidature verrà effettuata da un’apposita Commissione nominata dall’Ente, composta da tre membri, un Presidente e due Componenti, coadiuvati da un Segretario che potranno svolgere i propri lavori anche con modalità telematiche o informatiche, tramite l’impiego di tecnologie che permettano la partecipazione e comunicazione a distanza.
La Commissione procederà alla valutazione attraverso le seguenti fasi:
fase 1) valutazione dei titoli, indicati nella domanda di partecipazione, e del curriculum vitae sulla base dei criteri indicati al successivo art. 5 per max. punti 60;
fase 2) colloquio individuale teso a valutare le competenze ed esperienze dichiarate nel CV, nonché le specifiche conoscenze nelle materie indicate all’articolo 5, per max. punti 40.
Il punteggio massimo complessivo attribuibile nelle due fasi è di cento punti.
La Commissione, al termine della fase 1) redige una prima graduatoria di merito contenente l’elenco dei nominativi dei candidati secondo l’ordine di merito. Per la valutazione finale e sulla base delle risultanze della fase 1), sono invitati al colloquio, attraverso comunicazione PEC, un numero di candidati pari a 2 volte il numero delle posizioni richieste (una posizione richiesta e quindi 2 invitati al colloquio), secondo l’ordine della citata graduatoria di merito, come previsto all’articolo 2, comma 6, delle Linee Guida dell’Agenzia per la coesione territoriale. Può essere superato tale limite solo nel caso di candidati che abbiano conseguito parità di punteggio. Si procede comunque al colloquio anche in presenza di un numero di candidati uguale al
numero delle posizioni richieste (una). I candidati ammessi a colloquio saranno convocati – con indicazione di data e di orario del colloquio – per il tramite PEC. La rinuncia e/o l’assenza ingiustificata nella data e nell’ora stabilita del colloquio, comporta l’esclusione dalla procedura selettiva. Al termine della fase 2) la Commissione stila la rispettiva graduatoria finale, sommando i punteggi della fase 1) e 2). La “graduatoria finale” è predisposta dalla Commissione secondo l’ordine di merito.
In caso di parità di punteggio, ai fini dell’eventuale incarico da conferire, prevarrà il maggior punteggio conseguito al colloquio. In caso di ulteriore parità risulterà vincitore il più giovane d’età. In caso di ulteriore parità, sarà vincitore chi verrà sorteggiato in seduta pubblica.
Il RUP, verificata la legittimità della procedura, adotta il provvedimento di approvazione degli atti di selezione e della graduatoria finale. Il provvedimento contenente la “graduatoria finale” è pubblicato sul sito del Comune, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Il Comune, per il vincitore, procederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato in sede di partecipazione e nel curriculum vitae. Si applicano, ove ve ne siano i presupposti, le disposizioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000. In caso di conferimento dell’incarico, la stipula del contratto è subordinata alla presentazione da parte del candidato selezionato di una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e s.m.i. riguardante, tra l’altro, l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, di incompatibilità e di cause di inconferibilità. Siffatte situazioni soggettive dovranno perdurare per l’intera durata dell’incarico. Inoltre, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego, laddove il candidato vincitore sia dipendente di altra Pubblica Amministrazione, dovrà presentare, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. 165/2001, apposita autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza. In caso di assenza della prescritta autorizzazione non si potrà procedere alla contrattualizzazione dell’incarico. Il presente Avviso e la successiva selezione non impegnano in alcun modo il Comune al conferimento dell’incarico e quest’ultimo si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la selezione, tramite comunicazione sul sito istituzionale del Comune, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto. L’esito positivo della selezione e l’utile inserimento in graduatoria non generano in alcun modo obbligo di conferimento dell’incarico da parte del Comune. Si procederà allo scorrimento della graduatoria solo nell’ipotesi di rinuncia all’incarico del vincitore.
Art. 5 – Criteri di valutazione
Il Comune individuerà il soggetto a cui conferire l’incarico mediante procedura di selezione volta in particolare a verificare la coerenza e la corrispondenza circa l’esperienza professionale in relazione alle competenze specifiche richieste e la coerenza con gli ambiti di intervento e le attività per cui il candidato si propone in base alle esperienze indicate nel curriculum.
La Commissione attribuirà i punteggi (max 100) di seguito dettagliati e di seguito riportati:
Fase 1) max punti 60 – Titoli Punti max 60:
Laurea in architettura e/o ingegneria civile vecchio ordinamento o magistrale o specialistica (DL, LM, LS esclusa quella triennale) – Punti max. 10 –
– Votazione fino a 100: punti 3
– Votazione da 101 a 105: punti 6
– Votazione da 106 a 109: punti 9
– Votazione da 110/110 e lode: punti 10
Dottorato, master, corsi specializzazione post- laurea in materie afferenti a quelle del percorso di studio universitario di Ingegneria o architettura (punti 3 se annuali, punti 6 se biennali, punti 10 se triennali): – Punti max. 10 –
Docenze presso università (docenze accademiche) in materie afferenti al percorso di studi universitario in Ingegneria o architettura; punti 3 per un anno di docenza, punti 6 per due anni di docenza, punti 10 per tre anni di docenza. -Punti max. 10 –
Formazione professionale: – corsi per l’espletamento delle funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori (D.lgs. 81/2001 e ss.mm.): punti 1 – altri corsi di formazione, con superamento esame finale, in materie afferenti al percorso di studi universitario in Ingegneria o architettura: punti 0,5 per ogni corso documentato, sino ad un massimo di 4 punti. Nessun punteggio verrà attribuito per la partecipazione a corsi che non prevedono l’esame finale o in mancanza del superamento dell’esame finale. – Punti max. 5 –
Esperienza professionale: – presso pubbliche amministrazioni: max. punti 16 in materia di lavori pubblici (punti n. 2 per ogni incarico fino ad un massimo di punti 16), max. punti 9 in materia di urbanistica (punti 1 per ogni incarico di pianificazione) – Punti max 25 –
Fase 2) max punti 40
Colloquio individuale teso a valutare le competenze in materia di Lavori Pubblici (Programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione LL.PP. per minimo punti 16 max. punti 20), Ordinamento finanziario degli enti locali per minimo punti 6 e max. punti 10, Espropriazioni (per minimo punti 3 e max. punti 5), Urbanistica (piano regolatore generale e piani attuativi per minimo punti 3 e max. punti 5).Il mancato raggiungimento del punteggio minimo non consentirà di ritenere superato il colloquio e si procederà a convocare per il colloquio il candidato che segue in graduatoria. – Punti max 40 –
TOTALE PUNTEGGIO (fase 1 + fase 2) Punti max 100
E’ fortemente consigliato di inserire, nella domanda di partecipazione, solo gli elementi utili ai fini all’attribuzione dei punteggi, lasciando nel curriculum gli altri elementi non rilevanti ai fini del punteggio (es. corsi di formazione senza esame finale o con esame finale non superato, master, dottorati, corsi di specializzazione post- laurea in materie non attinenti all’esercizio di funzioni tecniche, eventuali altri diplomi di laurea in materie non attinenti all’esercizio di funzioni tecniche, ecc.…). Ciò al fine di agevolare i lavori della commissione ed evitare contenziosi.
Art. 6 – Incarico, durata e trattamento economico
L’incarico avrà una durata di 36 mesi, in coerenza con le disposizioni dell’art. 7, comma 4, del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80. La prestazione, da svolgersi in presenza, potrà essere svolta anche in modalità agile mediante telelavoro, lavoro domiciliare, lavoro a distanza, qualora sia possibile de-localizzare almeno in parte le attività assegnate, senza la necessità di costante presenza fisica negli uffici, nonché qualora sia possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione al di fuori della sede comunale. In ogni caso, l’esercizio in modalità agile della prestazione non costituisce un diritto del professionista, in quanto è subordinato all’autorizzazione del responsabile del settore tecnico (accordo tra le parti), che valuterà la compatibilità della prestazione agile rispetto alle esigenze di coordinamento con l’esperto; la prestazione in modalità agile deve essere comunque residuale e non prevalente rispetto alle attività svolte in presenza e consentire la tracciabilità/misurazione delle attività svolte. Mediante accordo tra incaricato e responsabile del settore tecnico, si fisseranno anche le fasce orarie di contattabilità. Previsti a carico dell’esperto anche interventi straordinari in loco entro 24 ore dalla chiamata e l’assistenza telefonica immediata. L’attività svolta professionista sarà sottoposta a valutazione periodica da parte del responsabile del settore tecnico, che assume il ruolo di interfaccia dell’amministrazione per il professionista, il quale deve coordinarsi e collaborare con il già menzionato responsabile. In ordine alle eventuali sospensioni della prestazione, qualora sopravvengano eventi comportanti l’impossibilità temporanea della prestazione, l’esperto si impegna a darne comunicazione immediata al fine di permettere all’Amministrazione di attivare eventuali azioni che non pregiudichino le attività previste. La sospensione del rapporto verrà comunque disciplinata nell’ambito del contratto secondo le disposizioni normative vigenti in materia. L’ammontare del corrispettivo annuo lordo, da corrispondersi con cadenza bimestrale, è stabilito nel limite massimo omnicomprensivo di 38.366,23 euro lordi annui, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, compreso IVA (se dovuta) e oneri previdenziali (cassa previdenziale secondo le percentuali previste). In particolare, è riconosciuto un compenso lordo giornaliero di euro € 300,00 (in lettere trecento/00)1, oltre Iva e la rivalsa del contributo previdenziale, per un numero massimo di giornate annue pari a 100 e comprensivo di tutte le spese sostenute per l’adempimento degli obblighi succitati.
L’intero costo derivante dalla sottoscrizione del relativo contratto di lavoro farà carico sulle risorse del programma di Azione e Coesione Complementare al PON Governance e capacità Istituzionale 2014 – 2020, CUP E99J21007460005. Il contratto verrà stipulato sulla base dello schema predisposto dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, che definisce le modalità, anche temporali, della collaborazione e la soglia massima della remunerazione, nei limiti di quanto stabilito dal regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, di cui al decreto del Direttore della già menzionata Agenzia n. 107, in data 8 giugno 2018. Trattandosi di incarico tecnico di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (e non di assunzione con conseguente instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato), competente per materia a gestire il rapporto con l’incaricato sarà il capo settore tecnico: il contratto sarà stipulato tra il professionista ed il responsabile del settore tecnico, che provvederà a gestire ogni fase del rapporto contrattuale, tanto verso l’incaricato (es. affidamento prestazioni, monitoraggio corretto svolgimento, riscontro regolarità della prestazione, liquidazione fatture), quanto nei confronti dei soggetti pubblici finanziatori (es. rendicontazioni, comunicazioni, report, relazioni, ecc.…).
Art. 7 – Trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Città Sant’Angelo. Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati contenuti nelle candidature pervenute sono trattati ai soli fini della gestione della presente procedura, nonché per le attività di controllo.
Art. 8 – Informazione e pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sulla home page del sito web del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso”, nonché sull’Albo pretorio on line dell’ente.
Città Sant’Angelo, lì 30 novembre 2022
Il Responsabile del procedimento
f.to ANTONINO D’ARCANGELO
Pagina aggiornata il 19/12/2024