avviso acconto imu 2025

avviso acconto imu 2025

Descrizione

PAGAMENTO ACCONTO IMU 2025

Si ricorda ai signori contribuenti che entro il 16 GIUGNO 2025 deve essere effettuato il versamento dell’acconto IMU per l’anno 2025; è possibile altresì effettuare il pagamento dell’importo annuo in un'unica soluzione entro il termine suddetto.

Vademecum IMU 2025

elaborato in base alla normativa vigente e al regolamento comunale

I contribuenti tenuti al pagamento dell’IMU sono il proprietario dell’immobile oggetto di imposizione ovvero i titolari dei diritti reali quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, nonché il locatore finanziario (in caso di leasing) e il concessionario di aree demaniali

Si elencano gli immobili soggetti ad imposizione con le rispettive aliquote, adottate dall’ente con delibera di C.C. n. 63 del 27.11.2024, e i codici tributo:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE

ALIQUOTA ANNO 2025

CODICE TRIBUTO

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze

0,58 per cento (5,8 per mille) con detrazione di € 200,00

3912

Fabbricati rurali ad uso strumentale (D10 e fabbricati con annotazione catastale di ruralità)

0,1 per cento (1,00 per mille)

3913

Terreni agricoli

0,76 per cento (7,6 per mille)

3914

Fabbricati a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, a eccezione della categoria D/10

1,02 per cento (10,20 per mille) così ripartito:

 

0,76 per cento (7,6 per mille) - quota statale

3925

0,26 per cento (2,6 per mille) – quota incremento comunale

3930

Aree fabbricabili

1,06 per cento (10,60 per mille)

3916

Altri fabbricati:

- di categoria A10, B, C che siano:

- oggetto di attività di recupero per miglioramento del decoro urbano o della classe energetica.

- collocati dentro il centro storico

- dalla data di fine lavori per 5 anni

- oggetto di apposita dichiarazione

0,1 per cento (1,00 per mille)

3918

Altri fabbricati (non inclusi nelle casistiche precedenti)

1,06 per cento (10,60 per mille)

3918

 

Il codice Ente del Comune di Città Sant’Angelo è C750.

 

IMMOBILI ESCLUSI DAL PAGAMENTO

L’IMU non si applica alle abitazioni principali (tranne le categorie A/1, A/8 e A/9) e le loro pertinenze classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una sola unità per ciascuna delle categorie indicate;

Sono altresì esclusi i seguenti immobili (previa presentazione della dichiarazione di variazione IMU):

  • La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce altresì, ai soli fini dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  • Un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • I terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Il requisito soggettivo prevede di essere Coltivatori diretti o Imprenditori agricoli professionali vale a dire svolgere l’attività agricola di cui all’articolo 2135 cc, con iscrizione alla previdenza agricola. Quest’ultimo requisito è assolto con il versamento dei contributi agricoli per un certo numero di giornate lavorative.

Il requisito oggettivo contempla il possesso del bene direttamente in capo al CD o IAP e la conduzione diretta da parte del medesimo.

-I requisiti da spuntare sono quindi:

Essere coltivatori diretti o IAP

CD o IAP devono essere iscritti alla previdenza agricola e versare i contributi

CD o IAP sono proprietari (o comunque soggetti passivi d’imposta imu/possessore qualificato) del terreno

Il terreno deve essere coltivato direttamente dal proprietario/possessore qualificato

  • A decorrere dall’anno 2022 sono esenti IMU, in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 751, della Legge 160/2019, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, cosiddetti “Beni Merce”.
  • Gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. (Deve essere trasmessa dichiarazione IMU allorché cessa il diritto all'esenzione)

 

RIDUZIONE PER I PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO

La base imponibile è ridotta al 50% per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia

Per i residenti all'estero impossibilitati ad effettuare il versamento tramite modello F24 è possibile il pagamento con BONIFICO SU B.C.C. di CASTIGLIONE M.R. e PIANELLA Filiale di Città Sant’Angelo (PE) IBAN: IT 02 Z 08473 77250 000000071264 BIC: ICRAITRRD50.

Per avere diritto all’applicazione della riduzione occorre presentare la Dichiarazione IMU.

 

RIDUZIONI

Beneficiano della riduzione del 50% della base imponibile:

  • i fabbricati concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (quindi genitori e figli), ad esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a condizione che il contratto sia registrato e che chi concede in uso il fabbricato deve risiedere anagraficamente nel Comune di Città Sant’Angelo e non deve possedere altri fabbricati ad uso abitativo in Italia oltre la casa in cui risiede a Città Sant’Angelo e quella data in comodato d’uso gratuito.
  • i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6giugno 2001, n. 380. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
  • i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all’art. 10 del Dlgs n. 42/2004.

Beneficiano della riduzione del 25% dell’imposta i fabbricati locati a canone concordati di cui alla legge n. 431/1998 e come da accordo Territoriale sottoscritto dal Comune di Città Sant’Angelo il 07.03.2019.

Per avere diritto all’applicazione delle riduzioni di cui sopra occorre presentare la dichiarazione IMU.

 

AGEVOLAZIONI DA REGOLAMENTO

  • Viene assimilata all’abitazione principale, e quindi non soggetta al pagamento dell’IMU, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la suddetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all’abitazione.
  • Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali e i fabbricati dati in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i) dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statutari degli enti stessi.

Per avere diritto all’applicazione delle riduzioni di cui sopra occorre presentare la dichiarazione IMU.

 

 

METODO DI CALCOLO

Ogni contribuente calcola l’IMU in autoliquidazione applicando alla base imponibile le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale, tenendo conto della quota e dei mesi di possesso.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

 

 

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 con esclusione della categoria A/10;
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  • 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

Per le aree edificabili il valore è determinato considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione e comunque in misura non inferiore ai valori minimi delle aree suddette di cui alla deliberazione del consiglio comunale n. 44 del 05.10.2012.

Si precisa che le rendite dei fabbricati e il reddito domenicale dei terreni vengono determinati dal Catasto mentre il valore dei fabbricati D posseduti da imprese, non ancora accatastati, tramite le scritture contabili.

Nel caso in cui i fabbricati siano ultimati, occorre procedere con l’accatastamento poiché per determinare l’imposta non è più consentito utilizzare la cosiddetta “rendita presunta”.

Fino alla data di accatastamento, anche se utilizzato, il fabbricato sconterà l’imposta calcolata in base al valore dell’area sulla quale è edificato.

 

 

 

REGOLE GENERALI PER IL VERSAMENTO

L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro per ciascun rigo del modello F24 o del bollettino, senza centesimi; l’arrotondamento va effettuato per difetto, se la frazione è inferiore a 50 centesimi, o per eccesso, se è uguale o superiore a detto importo.

Se l’importo totale annuo IMU è inferiore a € 6,00 l’imposta non va versata.

Documenti

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Ufficio Tributi

Piazza IV Novembre, 1, 65013 Città Sant'Angelo PE, Italia

Telefono: 0859696261
Telefono: 0859696262
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Pagina aggiornata il 05/06/2025