Gli uffici per le relazioni con il pubblico (URP) sono uffici istituiti in Italia con il decreto legislativo 29/1993 (abrogato dal D.lgs 165/2001) e resi obbligatori dalla legge 150/2000 che ha disposto che le amministrazioni pubbliche individuino, nell’ambito della propria struttura, uffici per le relazioni con il pubblico al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Essi hanno l’obiettivo di agevolare i rapporti tra ente pubblico e cittadini (singoli e associati), garantendo il diritto d’accesso agli atti e favorendo la trasparenza amministrativa. Si potrebbe dire che questi uffici sono la “prima linea” delle pubbliche amministrazioni. Gli URP aiutano il cittadino ad orientarsi nella pubblica amministrazione e a trovare le risposte delle quali ha bisogno. Per il suo carattere fortemente “relazionale” il personale dell’URP deve essere specializzato e fortemente motivato.
Gli URP provvedono al servizio all’utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241 e all’informazione all’utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti (art. 12). Un notevole passo avanti in questo campo è stato fatto con la legge n. 150 del 7 giugno 2000 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), la quale stabilisce all’articolo 6 che le attività di informazione (rapporti con i media) si realizzano attraverso il portavoce e l’ufficio stampa e quelle di comunicazione (rapporti con gli utenti singoli e associati) attraverso l’ufficio per le relazioni con il pubblico (URP).