fondo nazionale per la non autosufficienza - triennio 2022-2024 - 2^ annualità 2023 (fondo statale) – assegno di cura per la disabilità gravissima – scorrimento graduatoria degli aventi diritto

Si rende noto che il Comune di Spoltore ha provveduto all’approvazione dello scorrimento della graduatoria relativa al “Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza – 2022. Assegno in favore di persone in condizione di disabilità gravissima"

Data:

06 febbraio 2026

Descrizione

Si rende noto che la Conferenza dei Sindaci dell’Ads n. 16 Metropolitano, tenutasi il 11.12.2025, ha approvato con voto unanime la proposta di scorrimento della graduatoria “FNA 2022 – Assegno di cura per la disabilità gravissima” con le risorse assegnate “FNA Fondo statale 2023”.

Possono usufruire dell’Assegno di cura per la Disabilità Gravissima, le persone (art. 1, c. 168 della L. 234/2021) come individuate all’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016, per persone con necessità di sostegno intensivo, si intendono le persone beneficiare dell’indennità di accompagnamento, di cui alla Legge 11 febbraio 1980, n.18 e successive m. e i., o, comunque definite non autosufficienti ai sensi dell’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 e per le quali si sia verificata almeno una delle condizioni declinate nelle lettere da a) ad i) del medesimo decreto, tra cui le persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica e le persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer (come stabilito all’art. 2, comma 6 del DPCM 3 Ottobre 2022).
Il diritto all’accesso al beneficio economico è certificato dall’U.V.M. territorialmente competente, costituito da equipe integrata multiprofessionale in cui sono presenti sia le componenti cliniche che sociali. Fermo restando l’utilizzo degli strumenti già in uso alle UUVVMM di valutazione multidimensionali della capacità bio-psico-sociale dell'individuo, nonché delle scale di valutazione della “condizione di disabilità gravissima”, come definita all’art. 3, c. 2 del DM 26/9/2016, come riportate negli allegati 1 e 2 del medesimo decreto, in una prospettiva di uniformità nei territori, per gli aspetti specifici della valutazione del bisogno assistenziale legato alle capacità funzionali e all’autonomia del beneficiario, si prende a riferimento la scala di misurazione della non autosufficienza “mNA”, che consente di individuare fasce di necessità di sostegno crescente, fino ad includere i gravissimi nella fascia più alta, e la possibilità di differenziare le prestazioni sulla base dell’intensità del bisogno richiesto.

La Regione Abruzzo negli “Indirizzi applicativi per la non Autosufficienza 2022-2024” stabiliva quanto segue

  •  “Gli interventi di assistenza indiretta sono soggetti alla sottoscrizione di Accordo di Fiducia, contenente gli impegni a carico dei servizi, i percorsi assistenziali a carico della famiglia, la qualità di vita da garantire alla persona assistita;
  • I benefici decorrono dalla data di sottoscrizione del PAI;
  • L’entità del sostegno economico è condizionata al grado dell’intensità del bisogno assistenziale, al grado di consistenza della rete dei servizi sociali e sociosanitari di supporto e della rete familiare nonché all’ISEE;
  • L’Ambito distrettuale sociale è tenuto a verificare il rispetto degli impegni in esso contenuti e a monitorare periodicamente l’andamento degli interventi tramite la figura di raccordo con la famiglia del beneficiario (Case Manager), che verifica periodicamente l’andamento e l’efficacia del PAI attivato;
  • Ai fini dell’erogazione è necessario che nel periodo di riferimento l’utente non sia ricoverato presso strutture socioassistenziali e/o sociosanitarie o ospedalizzato per lunga degenza, l’erogazione dell’assegno di cura viene riparametrato in caso di ricovero temporaneo del beneficiario presso strutture ospedaliere o residenziali per periodi superiori a 30 giorni per riprendere al rientro nella casa familiare;
  • Gli assegni di cura sono incompatibili con il godimento nello stesso periodo temporale di:

            o Contributi regionali a favore dei caregiver che assistono i minori in età pediatrica affetti da malattie rare, erogati annualmente ai sensi della L.R. 43/2016;
            o Contributi erogati per la Vita Indipendente, ai sensi della L.R. n. 57/2012 e s.m. e i..

Si precisa che il beneficio economico agli aventi diritto verrà erogato in un’unica soluzione, previa verifica della persistenza dei requisiti che hanno dato diritto al beneficio stesso (periodo di riferimento anno 2025) e sottoscrizione dell’Accordo di Fiducia.

Allegati

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Pagina aggiornata il 06/02/2026