avviso pubblico per l'assegnazione di benefici a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di cui al d.p.c.m. 08.01.2025 - annualità 2024 - dgr abruzzo n. 499 del 30.07.2025

è possibile presentare richiesta per l'assegnazione di benefici a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare - annualità 2024

Data:

17 marzo 2026

Descrizione

Obiettivi e finalità

Il presente Avviso è finalizzato ad erogare benefici a sostegno del ruolo di cura e di assistenza dei caregiver familiari che assistono la persona non autosufficiente nelle attività della vita quotidiana nell’ambiente domestico, nella vita di relazione e nella mobilità, interagendo con gli operatori che forniscono attività di cura e assistenza.
Per adempiere all’onere della cura, si avvale dei servizi di cura territoriali e del privato; collabora con i servizi sociali e sanitari quale componente della rete assistenziale.

ART. 2
BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI
Beneficiari degli interventi di cui al presente avviso sono i CAREGIVER familiari che assistono un congiunto CONVIVENTE in condizione di DISABILITÀ GRAVISSIMA, così come definita dall’art.3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (pubblicato nella G.U. 30 novembre 2016, n 280).
Il caregiver è individuato secondo il dettato dell’art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205: “Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado , ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3 , della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare
entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Ai fini dell’accesso agli interventi oggetto della presente programmazione, il ruolo di caregiver, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, è attestato dalla persona disabile assistita o di chi ne cura gli interessi e dai Servizio Sociali e/o Sanitari che hanno in carico l’assistito, come risultante dal Progetto personalizzato di assistenza e che comunque sia convivente con il disabile.
ART. 3
INTERVENTI FINANZIABILI
Con le risorse del Fondo Caregiver Familiare 2024 si intendono finanziare “Contributi di sollievo” finalizzati alla fruizione di prestazioni di tregua dall’assistenza continuativa alla persona con disabilità gravissima, riconducibile agli interventi declinati alla lettera c). comma 1, dell’Art. 2 del Decreto 17 ottobre 2022, “interventi di assistenza diretta o indiretta per la fruizione di prestazioni di tregua dall’assistenza alla persona con disabilità, attuabili con interventi di sollievo, ad esempio per il fine settimana, che favoriscano una sostituzione nell’assistenza o un ricovero in struttura residenziale aventi carattere di temporaneità”.
L’effettiva erogazione dei contributi è subordinata alla sottoscrizione di un apposito Accordo di fiducia tra il caregiver familiare ammesso a contributo e l’ECAD di riferimento in cui sia esplicitato l’impegno a fruire del beneficio economico per garantire la permanenza dell’assistito presso il domicilio individuato, assicurando interventi assistenziali di sostituzione utili nella cura del proprio congiunto nel periodo di godimento del beneficio, al fine di conciliare propri momenti di sollievo dal lavoro di cura; nel medesimo documento il caregiver individua il tipo di intervento che intende attuare con il contributo (sostituzione nel lavoro di cura anche con individuazione del sostituto laddove possibile e/o ricovero di sollievo temporaneo) e si impegna a comunicare tempestivamente all’Ambito territoriale sociale qualsiasi mutamento delle condizioni che hanno dato origine al beneficio (variazione di residenza, ricovero in struttura residenziale dell’assistito, decesso). L’accordo di fiducia, il cui schema verrà approvato in sede di approvazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto al contributo, ha la durata di 12 mesi dalla data della sottoscrizione. L’attribuzione del beneficio economico a carico delle risorse oggetto del presente atto non può comportare una contrazione dei servizi già in godimento dalla persona assistita o di quelli da ricomprendere in nuovi o riformulati PAI.
ART. 4
ACCESSO AGLI INTERVENTI E INCOMPATIBILITA’ ISTANZE PER IL CONTRIBUTO DI SOLLIEVO
Può avanzare istanza di contributo di sollievo il caregiver familiare, residente in uno dei Comuni dell’ADS n. 16 Metropolitano (Brittoli, Cappelle sul Tavo, Catignano, Cepagatti, Città Sant’Angelo, Civitaquana, Elice, Moscufo, Nocciano, Pianella, Rosciano, Spoltore) e anagraficamente convivente con la persona non autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé, con la quale intercorrano i legami di cui all’art. 1 comma 255 della legge 30 dicembre 2017, n. 205 e che si trovi nella condizione di disabilità gravissima come definita ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 26.09.2016.
Non si può erogare più di un contributo di sollievo a favore del medesimo caregiver familiare, né più di un contributo di sollievo per la cura della medesima persona assistita.
Il valore ISEE ordinario del caregiver richiedente, in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza, non deve essere superiore a € 36.000,00.
A pena di esclusione, il caregiver individuato deve possedere i requisiti previsti all’art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205; il caregiver familiare è soggetto attivo nel processo di assistenza informale definito del PAI.
L’entità del beneficio è assegnata in base a quanto stabilito nel successivo articolo 6.
La disabilità gravissima della persona assistita è attestata dalle U. V. M. presso i Distretti Sanitari anche con valutazioni pregresse in caso di compromissioni fisiche/intellettive e funzionali non passibili di miglioramento.
In nessun caso è previsto l’intervento se la persona assistita risulta lungodegente o accolta stabilmente presso strutture residenziali all’atto della richiesta.
Il contributo economico già disposto decade in tutti i casi in cui i competenti Servizi accertino situazioni di carattere personale del caregiver o inerenti alla persona assistita (come ad esempio: decesso, trasferimento, ricovero definitivo, ecc.) che comportino il venir meno dell’attività di sostegno familiare domiciliare (assistenza diretta) previsto nel progetto personalizzato.
Non possono essere beneficiari del fondo in questione i seguenti soggetti:
 i genitori caregiver dei minori con malattia rara e disabilità gravissima beneficiari del contributo erogato direttamente da Regione Abruzzo, se in godimento nel medesimo periodo temporale a cui si riferisce l’erogazione del presente contributo di sollievo;
 i caregiver dei soggetti assegnatari del contributo per la Vita Indipendente di cui alla L. R. 57/2012 o di interventi analoghi attuati con fondi nazionali (ad. es. Progetti Sperimentali di Vita indipendente finanziati con Fondi ministeriali), in godimento nel medesimo periodo temporale a cui si riferisce l’erogazione del presente contributo di sollievo;
 i caregiver familiari di persone con disabilità beneficiari di progetti per la residenzialità continuativa e stabile fuori dalla famiglia d’origine finanziati con il fondo “Dopo di Noi”;
 i caregiver di soggetti già assegnatari dell’Assegno di disabilità gravissima o similari contributi economici, per un importo pari o superiore a complessivi € 1.200,00 mensili, se in godimento nel medesimo periodo temporale a cui si riferisce l’erogazione del presente contributo di sollievo;
Le risorse assegnate al presente intervento sono specificate nel successivo art. 6 .

ART. 5
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati, in possesso dei requisiti indicati all’art. 2 del presente avviso, potranno presentare istanza utilizzando il modello di domanda allegato.
All’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 fotocopia del documento di identità in corso di validità, del caregiver e del familiare assistito;
 titoli di soggiorno concesso al cittadino straniero, laddove ricorra il caso;
 certificazione di disabilità del componente il nucleo familiare che versa in stato di disabilità assistito dal caregiver familiare (Verbale art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e indennità di accompagnamento i sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18);
 certificazione ISEE ordinario del caregiver richiedente, non superiore a € 36.000,00 in corso di validità.
Le richieste vanno presentate mediante apposito modello di domanda, approvato con Determina Dirigenziale n. 213/2026 e disponibile presso il Servizio di Segretariato Sociale del Comune di residenza o sul sito istituzionale dei Comuni dell’ADS n. 16 Metropolitano.
L’istanza deve pervenire entro e non oltre il 30 APRILE 2026 nelle seguenti modalità:
• invio PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it;
• Raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Comune di Spoltore, Via G. Di Marzio n. 66 – 65010 Spoltore (PE);
• consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Spoltore: dal Lunedì al venerdì dalle ore 8.40 alle ore 13.30 – il martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30;
L’INTERESSATO PUO’ CONSEGNARE LA DOMANDA ANCHE PRESSO IL PROPRIO COMUNE DI RESIDENZA SEMPRE ENTRO IL 30 APRILE 2026. SARA’ COMPITO DEL COMUNE DI RESIDENZA INVIARE LE RICHIESTE, DEBITAMENTE PROTOCOLLATE SINGOLARMENTE IN ARRIVO e IN PARTENZA, ALL’ECAD N. 16 COMUNE DI SPOLTORE.
In caso di invio a mezzo pec inserire all’oggetto la seguente dicitura: “DOMANDA CAREGIVER FAMILIARE – ANNUALITA’ 2024”;
In caso di invio tramite raccomandata scrivere sulla busta la seguente dicitura: “DOMANDA CAREGIVER FAMILIARE – ANNUALITA’ 2024”.
ART. 6
CALCOLO DEGLI IMPORTI DEI CONTRIBUTI DI SOLLIEVO E PRIORITA’ DI AMMISSIONE
L’importo del contributo erogabile è condizionato al grado di intensità del bisogno assistenziale del congiunto assistito, al grado di consistenza della rete dei servizi sociali e sociosanitari di supporto e della rete familiare nonché all’ISEE del nucleo familiare in corso di validità al momento di presentazione dell’istanza, in cui sono presenti il caregiver familiare e l’assistito.
L’intensità del bisogno assistenziale della persona con gravissima disabilità assistita è quantificata dalle U.V.M. presso i Distretti Sanitari mediante le scale di valutazione già in uso nell’ambito del processo valutativo per l’accesso ai contributi, anche con valutazioni pregresse in caso di compromissioni fisiche/intellettive, neurologiche e funzionali non passibili di miglioramento, tenendo conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni ivi previste.
6.1 - La dotazione finanziaria complessiva è pari ad € 30.016,00.
6.2 - Attività istruttoria
A. Verifica dell’ammissibilità formale;
B. Verifica e valutazione da parte dell’Unità di Valutazione Multidimensionale;
C. Predisposizione graduatoria degli aventi diritto con relativo importo;
D. Sottoscrizione Accordo di fiducia;
E. Liquidazione.
Il contributo spettante verrà erogato in un’unica soluzione previo monitoraggio dell’Accordo di Fiducia sottoscritto nonché dell’utilizzo del contributo stesso da parte dei beneficiari.
6.3 – Modalità di calcolo dei contributi di sollievo e priorità di ammissione
6.3.1 – In caso di risorse insufficienti a soddisfare la domanda, a parità di posizione nelle graduatorie, verrà data priorità a:
- Genitore caregiver che assiste il figlio/la figlia minore in situazione di disabilità gravissima come definita all’art. 3 del DM 26/9/2016, con priorità al caregiver di
minore con disabilità gravissima privo dell’altro genitore;
- Caregiver familiare con ISEE dal valore più basso.
6.3.2 Modalità di calcolo del punteggio
a) Punteggio valutazione intensità del bisogno assistenziale correlato all’ISEE

VEDERE AVVISO ALLEGATO
b) Punteggio di valutazione della rete di supporto familiare, sociale e sociosanitaria
Situazione sociofamiliare a sostegno quotidiano dell’assistito

VEDERE AVVISO ALLEGATO
c) Risultante somma punteggi a) + b) per la determinazione del contributo di sollievo
Fasce punteggio complessivo Importo contributo di sollievo una tantum
VEDERE AVVISO ALLEGATO


ART. 7
TRATTAMENTO DEI DATI
Il Trattamento dei dati personali degli utenti verrà effettuato, in conformità con il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) e con la coerente normativa nazionale vigente (D.Lgs 196/03); esso verrà effettuato esclusivamente per le finalità previste dalla normativa vigente in materia di servizi comunali alla persona e socio-educativi, con particolare riferimento all’organizzazione degli interventi di cui al presente Avviso.
I dati sono trattati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti che la normativa riconosce all’interessato.
La raccolta e il trattamento dei dati personali, pertinenti e non eccedenti, sono effettuati esclusivamente per le seguenti finalità:
1. svolgimento dell’istruttoria tecnico/amministrativa;
2. elaborazione di reportistica a fini statistici circa gli esiti dell’Avviso;
3. comunicazioni sull’esito dell’istruttoria agli uffici e amministrazioni competenti;
4. realizzazione della attività di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate per accedere ai benefici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per accedere al servizio e l’eventuale rifiuto al trattamento comporterà il venir meno della possibilità di beneficiarne. In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento e del Responsabile esterno indicato, contattando rispettivamente il Responsabile della Protezione dati del Comune, all'indirizzo mail rpd@comune.spoltore.pe.it. Prima di sottoscrivere il modulo di domanda l’utente voglia prendere visione dell'informativa completa sul trattamento che, per quanto concerne il titolare è reperibile sul sito web del Comune di Spoltore, all'indirizzo www.comune.spoltore.pe.it.

Allegati

A cura di

Ufficio Servizi Sociali

Piazza IV Novembre, 1, 65013 Città Sant'Angelo PE, Italia

Telefono: 0859696282
Telefono: 0859696233
Telefono: 0859696231
Email: serviziosociale@comune.cittasantangelo.pe.it
Email: segretariatosociale@comune.cittasantangelo.pe.it
Ufficio Servizi Sociali

Pagina aggiornata il 17/03/2026